Penale

Continua a essere reato l’omessa comunicazione dei clienti dell’albergo

Annullato dalla Cassazione il non luogo a procedere. Sanzione fino a tre mesi

di Giovanni Negri

Continua a costituire reato la mancata comunicazione alla questura delle generalità dei clienti da parte dell’albergatore. Lo chiarisce la Cassazione, con la sentenza n. 7128 della Terza sezione penale, con la quale è stata annullata la decisione del Gip di Venezia di non doversi procedere nei confronti di una donna titolare di una struttura alberghiera e tuttavia priva delle credenziali di accesso al portale telematico che le avrebbero permesso di effettuare la segnalazione dei nominativi dei propri clienti all’autorità di pubblica sicurezza.

La conclusione della Cassazione è coerente con l’interpretazione per cui l’articolo 109 , terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), continua a imporre, malgrado la non semplice lettura determinata da una densa successione di norme penali nel tempo, che entro le 24 ore successive all’arrivo vengano comunicate alle questore le generalità delle persone alloggiate servendosi di mezzi informatici o telematici o attraverso fax. L’omessa comunicazione continua a essere sanzionata sulla base dell’articolo 17 del medesimo Tulps, dove si prevede che «le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro».

L’effetto abrogativo della legge n. 135 del 2001, verificatosi nel 2011, che era stato valorizzato dal Gip nel determinare il non luogo a procedere in conseguenza della inapplicabilità della sanzione penale, non è andato a toccare l’articolo 109 del Tulps che è restato in vigore. A corroborare questa posizione c’è il successivo decreto legge n. 201 del 2011 , decreto semplificazione del Governo Monti, che snellisce gli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture alberghiere e fa riferimento all’articolo 109, così come modificato nel 2201: se ne tra la conclusione, afferma ora la Corte, della persistenza della sua operatività.

In questo senso va poi anche, sottolinea la sentenza della Cassazione, il successivo intervento che, nel 2018 (decreto legge n. 113, articolo 19 bis) , precisò che l’articolo 109 deve essere interpretato nel senso che gli obblighi a carico degli albergatori si applicano anche nei confronti di chi affitta o subaffitta immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Il proscioglimento da parte del Gip deve quindi essere annullato e il giudizio rinviato ancora al Tribunale di Venezia che dovrà tenere conto del principio di diritto per cui l’omessa comunicazione continua a costituire reato.

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