Civile

Contratti, l'accettazione della proposta può essere comunicata via fax anche se il numero è omesso

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Compravendita immobiliare – Proposta di acquisto immobiliare – Forma - Valida ed efficace comunicazione dell'accettazione al proponente - Sussiste
L'accettazione della proposta di compravendita immobiliare, comunicata al proponente a mezzo fax, deve ritenersi valida ed efficace anche se nel modulo utilizzato non sia stato riportato il relativo numero. La mancata indicazione del numero di fax nella proposta contrattuale, infatti, non dimostra in maniera univoca la volontà delle parti di escludere tale strumento dalle possibili forme di comunicazione al proponente dell'avvenuta accettazione della sua proposta: per la Corte, dunque, non avendo le parti eliminato dal modulo utilizzato il riferimento esplicito al telefax quale forma di comunicazione dell'accettazione, la stessa deve ritenersi compresa tra quelle contrattualmente convenute. Il mancato riempimento dello spazio del modulo destinato all'indicazione del numero di fax, infatti, dimostrerebbe soltanto come lo stesso fosse già noto alle parti, risultando superflua la sua ripetizione.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 27 settembre 2016 n. 19026

Vendita immobiliare - Contratto preliminare - Agenzia immobiliare - Comunicazione al proponente dell'accettazione dell'acquirente - Perfezionamento del contratto - Sussiste.
Il contratto di vendita immobiliare si intende concluso tra le parti con la comunicazione da parte dell'agenzia dell'avvenuta accettazione della proposta irrevocabile, senza che sia necessario trasmettere tale accettazione. Nella fattispecie, per il proponente acquirente l'accettazione del venditore non era valida perché non poteva essere ritenuta sufficiente la comunicazione scritta effettuata dall'agenzia intermediaria. La Cassazione, soffermandosi sulla distinzione tra accettazione e comunicazione, ribalta il giudizio di appello e afferma che «il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza».
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 9 dicembre 2014 n. 25923

Contratti immobiliari - Agenzia - Incarico - Vendita di un immobile - Proposta di acquisto - Accettazione da parte della venditrice - Comunicazione al proponente - Sussiste - Vincolo contrattuale - Perfezionamento
Ai fini del perfezionamento del contratto, assume rilievo decisivo la circostanza che sia stata integralmente comunicata al destinatario la proposta di acquisto, dovendo in proposito considerarsi idonea modalità di trasmissione la trascrizione dattiloscritta e l'invio del testo a mezzo fax: l'eventuale mancata indicazione dell'identita' dell'acquirente non sarebbe in ogni caso decisiva qualora sia possibile comunque determinare la persona che ha inviato la proposta.
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 marzo 2012, n. 3886

Proposta di acquisto - Contratto - Acquisto immobile - Proposta di acquisto immobiliare - Accettazione definitiva - Forma scritta richiesta ad substantiam
In tema di proposta di acquisto immobiliare, la proposta è uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, che presuppone, per il suo perfezionamento, la successiva accettazione definitiva del destinatario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Affinché l'accettazione del destinatario della proposta sia valida ed efficace è sempre richiesta ad substantiam la forma scritta. Nel caso di specie nessuna esplicita accettazione è stata rilasciata per iscritto dal venditore, dal momento che la firma da questi apposta in calce alla proposta riguarda espressamente e solamente la ricezione dell'assegno lasciato in deposito fiduciario dal proponente all'agenzia immobiliare.
• Tribunale di Roma, sezione X civile, sentenza 15 giugno 2016 n. 12126

Compravendita immobiliare – Proposta di acquisto immobiliare – Perfezionamento del vincolo contrattuale – Conoscenza, da parte del proponente, dell'avvenuta accettazione della stessa da parte del destinatario – Mediazione atipica – Provvigione – Conoscenza dell'accettazione della proposta.
Si configura come mediazione atipica, in deroga al disposto di cui all'articolo 1755 c.c., la proposta di acquisto immobiliare che prevede il perfezionamento del vincolo contrattuale (contratto preliminare) al momento della conoscenza, da parte del proponente, dell'avvenuta accettazione della stessa da parte del destinatario, la cui comunicazione non richiede, in sé e per sé, l'adozione di forma scritta, in quanto sufficiente la prova della effettiva conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione scritta dell'oblato, la quale può essere garantita anche da comunicazione telefonica ed a maggior ragione dalla comunicazione avvenuta a mezzo fax presso il recapito telefonico espressamente indicato dal preponente stesso (come nella fattispecie concreta). In circostanze siffatte, pertanto, il diritto del mediatore al pagamento della provvigione per l'attività svolta sorge nel momento in cui il preponente viene a conoscenza dell'accettazione della proposta da esso formulata, a nulla rilevando, in senso contrario, la mancata stipula del successivo contratto definitivo.
• Tribunale di Roma, sezione X civile, sentenza 8 luglio 2014 n. 14767

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