Contratti di assicurazione, nullità delle clausole claims made onerose per l'assicurato
Responsabilità civile - Contratto di assicurazione - Assicurazione contro i danni - Clausola claims made - Contrarietà agli artt. 1341 e 2965 c.c. - Nullità
La clausola "a richiesta fatta" (claims made) contrasta con disposizioni imperative di legge, non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresì con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto. Il termine apposto all' escussione dell'assicurazione, ossia al diritto di far valere la prestazione assicurativa a carico dell'assicuratore, è un termine di decadenza che è nullo proprio perchè rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto dell'assicurato.
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 13 maggio 2020, n. 8894
Assicurazione (contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Immeritevolezza degli interessi perseguiti - Esclusione - Tutela del contraente assicurato - Modalità
Posto che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, in quanto partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, non è soggetto al test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, la tutela del contraente assicurato può realizzarsi sui piani della responsabilità risarcitoria precontrattuale (anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose), della nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto (con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti) e della conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro).
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 24 settembre 2018 n. 22437
Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Assicurazioni - Clausola "claims made" - Vessatorietà - Esclusione - Validità - Nullità per difetto di meritevolezza o lesione dei diritti del consumatore - Condizioni - Valutazione del giudice.
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 6 maggio 2016 n. 9140
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato (oggetto del contratto) - In genere - Clausola "a richiesta fatta" (cd. "claims made") - Modalità di pattuizione - Vessatoreità - Condizioni.
La pattuizione cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims made"), inserita - a prescindere dalla sua veste grafica di clausola contrattuale (o meno) - in un contratto assicurativo, non è apprezzabile in termini di vessatorietà quando costituisce espressione di un accordo delle parti diretto a delimitare l'oggetto stesso del contratto, dovendosi ritenere in tal caso realizzata una lecita deroga al modello legale tipico previsto dall'art. 1917, comma 1, c.c.; essa, per contro, presenta natura vessatoria quando, nell'economia complessiva della polizza, si atteggi a "condizione" volta a limitare l'oggetto del contratto come definito da altra clausola, e ciò in ragione della funzione limitativa che svolge, in tale ipotesi, della precedente e più ampia previsione contrattuale.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2015 n. 22891