Civile

Contratti, contestabile l'interpretazione del giudice solo per violazione delle regole legali di ermeneutica

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a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Contratti - Accertamento della volontà delle parti - Interpretazione - Ermeneutica contrattuale – Ricorso in cassazione - Violazione delle regole legali di ermeneuticità da parte del giudice di merito – Indicazione necessaria delle regole violate
Quando la censura riguarda l'interpretazione del testo contrattuale questa può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legale di ermeneuticità - articolo 1362 cc e seguenti - non potendosi fondare sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni. Ne consegue che Il ricorrente non solo è tenuto a fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 febbraio 2019 n. 4259

Contratti – Accertamento della volontà delle parti – Ermeneutica contrattuale – Ricorso in cassazione – Violazione delle regole legali di ermeneutica – Scelta interpretativa del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità.
L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti, e la violazione di queste regole non può dirsi esistente solo perché il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo
Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 10 maggio 2018 n. 11254

Contratti - Accertamento della volontà delle parti - Interpretazione – Scelta del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Possibilità di plurime interpretazioni - Contestazione in sede di giudizio di legittimità - - Indicazione d'interpretazione alternativa - Inammissibilità
In tema di sindacato, in sede di giudizio di legittimità, sull'interpretazione dei contratti, il ricorrente non può contestare la scelta interpretativa, effettuata dal giudice del merito, alternativa a quella da lui proposta. In tema di ermeneutica contrattuale, difatti, l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. ed il ricorrente deve provvedere a specificare quali regole dell'interpretazione legale siano state disattese dalla Corte di merito ed indicare specificamente in quali atti, tempestivamente acquisiti all'incartamento processuale, trovino fondamento le sue affermazioni.
Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 15 novembre 2017 n. 27136

Contratti – Interpretazione – Clausola dal contenuto equivoco - - Pluralità di interpretazioni - Indagine di fatto riservata al giudice di merito - Giudizio di legittimità - Insindacabilità in cassazione – Indicazione delle regole di ermeneutica contrattuale violate – Necessità
In tema di interpretazione di clausole contrattuali contenenti espressioni non univoche, l'eventuale contestazione in sede di legittimità non può limitarsi ad una, per quanto plausibile, interpretazione alternativa delle clausole stesse, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l'attività di interpretazione del contratto è riservata.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 giugno 2017 n. 15471

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