Contratti: con inadempienze reciproche va trovata quella colpevole
Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora le parti si addebitino inadempimenti reciproci, agendo l'una contro l'altra con domande contrapposte, il giudice, ai fini della decisione, deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza e di proporzionalità, in modo da consentire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inademplenti non est adimplendum. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 7711 depositata dalla sezione II civile il 19 aprile scorso.
L'obbligo di concludere un contratto - Ai sensi dell'articolo 2932 del Cc, il promittente compratore, il quale chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente a oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, è tenuto, ai fini dell'accoglimento della domanda, a eseguire la prestazione a suo carico o a fare offerta della stessa nei modi di legge.
Con la decisione in esame, la Corte di cassazione ha chiarito che l'offerta della prestazione corrispettiva può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio, non avendo alcuna rilevanza, al riguardo, il fatto che il convenuto abbia intanto proposto, in via riconvenzionale, la contrapposta domanda di risoluzione per inadempimento dell'attore.
Il compratore deve eseguire la prestazione da lui dovuta, o almeno farne offerta, solo se tale prestazione era esigibile al momento della domanda giudiziale e non, invece, quando il pagamento, per previsione pattizia, debba essere effettuato al momento della stipula del contratto definitivo o, addirittura, dopo la stipulazione dello stesso; in quest'ultima ipotesi, la sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo non concluso, imporrà, con le opportune statuizioni, il pagamento del prezzo (o della residua parte di esso) come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia.
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 19 aprile 2016 n. 7711