Comunitario e Internazionale

Contratti di telecomunicazione mobile: la scelta per la conservazione dei dati deve essere autonoma

Per la Corte Ue (causa C-61/19) se la casella è stata preselezionata prima della sottoscrizione dell'accordo il consenso non è valido

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Un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione contenente la clausola secondo cui il cliente acconsente alla raccolta e alla conservazione del suo documento di identità non dimostra che egli ha accettato se la relativa casella è stata selezionata dal responsabile del trattamento prima della sottoscrizione dell'accordo. Questo in sintesi il contenuto della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-61/19 concernente la multa inflitta a all'Orange România fornitrice dei servizi di telecomunicazione mobile nel mercato rumeno dall'Autorità nazionale di sorveglianza del trattamento dei dati personali della Romania per aver raccolto e conservato le copie dei documenti d'identità di suoi clienti senza il loro consenso espresso.

Per i giudici europei il principio espresso nella pronuncia vale anche quando il consumatore è indotto in errore circa la possibilità di stipulare il contratto in caso di rifiuto al trattamento dei suoi dati, o quando la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia pregiudicata dall'obbligo di compilare un modulo supplementare per esprimere il rifiuto.

Nella decisione la Corte ricorda anche che il diritto dell'Unione prevede un elenco dei casi in cui il trattamento di dati personali può essere considerato lecito. In particolare, il consenso dell'interessato deve essere libero, specifico, informato e univoco e non si considera validamente prestato in caso di silenzio, di caselle preselezionate o di inattività. Inoltre quando il consenso è dato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la dichiarazione deve essere presentata in forma comprensibile e facilmente accessibile ed essere formulata in un linguaggio semplice e chiaro.

In questo caso visto che non sembra che i clienti abbiano "spuntato" autonomamente la casella relativa alla raccolta e alla conservazione delle copie della loro carta d'identità, spetta al giudice nazionale verificare l'operato della società e prendere provvedimenti seguendo le indicazioni della Corte Ue.

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