Civile

Contratto d’opera, l’appaltatore deve provare di aver adempiuto l’obbligazione

Per la Corte di cassazione, ordinanza n. 25410 depositata oggi, in caso di contestazione si tratta di un adempimento costitutivo del diritto di credito oggetto della pretesa

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di Francesco Machina Grifeo

L’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa”. Lo ha affermato, con un principio di diritto, la II Sezione civile della Corte di cassazione, ordinanza n. 25410 depositata oggi, accogliendo parzialmente il ricorso del committente condannato dalla Corte d’appello a pagare il saldo dell’opera.

Il ricorrente inizialmente aveva proposto al Tribunale di Prato una domanda per chiedere la restituzione di quasi 55mila euro corrisposti al convenuto per la fornitura e messa in opera di piante ornamentali, lamentando che il lavoro non era stato completato e che alcune piante non erano attecchite. A sua volta, l’appaltatore aveva chiesto e poi ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo. Dopo alterne vicende giudiziarie, la Corte d’appello di Firenze ha condannato il committente al pagamento di altri 17mila euro a titolo di saldo affermando che il contratto non era chiaro e che in difetto della prova di un comportamento colpevole dell’appaltatore, il committente era tenuto a corrispondere il compenso per le opere eseguite dall’appaltatore.

Per la Suprema corte però, per un verso, si tratta di conclusioni non coerenti con l’affermazione dell’assenza di chiarezza delle prestazioni “perché, solo dopo l’individuazione dell’obbligo contrattuale, è possibile accertare se sussista o meno inadempimento”. Per l’altro, in contrasto con il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, secondo cui la parte che chiede in giudizio l’esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l’appaltatore, precede l’adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.

Dunque, nel contratto di appalto, l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. Con l’effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l’altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie.

La Corte d’appello, prosegue l’ordinanza, avrebbe infatti dovuto accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata “integralmente e correttamente eseguita” e, solo in caso positivo, “avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo”. Invece, ha trascurato che il ricorrente aveva eccepito l’inadempimento dell’appaltatore per “inesattezza qualitativa e quantitativa della prestazione” e, ribaltando l’onere della prova, “ha erroneamente condannato il committente al pagamento del prezzo, senza accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata adempiuta”.

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