Contravvenzioni con causa di estinzione se si collabora
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi saranno escluse dalla sospensione condizionale
La riforma delega il Governo a razionalizzare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; saranno rideterminati i valori giornalieri; dovranno essere previste procedure che assicurino la riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, tra le quali vengono abolite semidetenzione e libertà controllata, saranno escluse dalla sospensione condizionale; l’applicazione è condizionata alla loro idoneità a contribuire alla rieducazione del condannato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.
Nel caso di patteggiamento o emissione di decreto penale di condanna si prevede che il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporti la revoca della confisca, a eccezione di quella obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
Ridefinita la vittima del reato come la persona che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche direttamente causate da un reato ovvero il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato: si delega il Governo a introdurre, nel rispetto della direttiva 2012/29/Ue, una disciplina della giustizia riparativa il cui accesso sia consentito in ogni stato e grado del procedimento e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria, col consenso delle parti.
Quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 in tema di prevenzione e lotta contro la violenza delle donne e quella domestica, previsti tre interventi: a) stabilire come limite di applicabilità, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; b) ampliare, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle esclusioni; c) dare rilievo alla condotta susseguente al reato per valutare il carattere di particolare tenuità dell'offesa.
Si delega, poi, il Governo a estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.) – la cui proposta potrà essere avanzata anche dal Pm - a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori.
Per le contravvenzioni si generalizza una soluzione già sperimentata in materia antinfortunistica o ambientale: si introduce una causa di estinzione destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, previa sospensione del procedimento penale, per effetto del tempestivo adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma determinata in una frazione del massimo dell'ammenda o, in alternativa, della prestazione di lavoro di pubblica utilità.
Geografia giudiziaria: per un restyling è necessario un ancoraggio ai dati
di Marco Fabri - Dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche