Comunitario e Internazionale

Cooperazione fiscale, sì a richiesta di informazioni non nominali ma su categorie individuabili

Per la Cgue al contribuente va garantito un ricorso effettivo e non solo incidentale contro la richiesta di fornire dati

È legittima la richiesta dell'autorità di ricevere - nell'ambito della cooperazione in materia fiscale - informazioni non nominali, ma su un gruppo di contribuenti individuabile.
Con la sentenza sulla causa C-437/19, la Corte Ue ha anche precisato la sussistenza di un diritto a un ricorso diretto e non solo incidentale in capo al destinatario di una decisione di ingiunzione di comunicare informazioni fiscali. Va cioè data la possibilità di conformarsi all'ingiunzione dopo l'esito della sua impugnazione senza bisogno che l'interessato dalla richiesta sia stato previamente sanzionato per non avervi inizialmente adempiuto.

Il caso esaminato

Le autorità fiscali francesi, nel caso a quo, avevano richiesto alle omologhe autorità del Lussemburgo informazioni fiscali su una società di diritto lussemburghese, società indirettamente madre di un'immobiliare francese per la detenzione diretta e indiretta di immobili in Francia. Dall'obbligo di dichiarare i beni immobiliari detenuti in Francia direttamente o indirettamente derivava l'interesse delle autorità di tale Stato membro a conoscere gli azionisti e i beneficiari della società lussemburghese. Da cui l'ingiunzione del Fisco del Lussemburgo alla società di fornire le informazioni in questione. La società veniva sanzionata per non aver dato seguito all'ingiunzione dopo che la stessa società si era vista respingere l'impugnazione della richiesta contestata per l'assenza di probabile rilevanza. Lamentela che il tribunale amministrativo aveva riconosciuto sussistente per la non dimostrata rilevanza. A seguito del ricorso dello Stato alla Corte amministrativa sovraordinata è scattato il rinvio pregiudiziale alla Cgue con il quesito se la "probabile rilevanza" di una richiesta di informazioni fiscali a norma della direttiva 2011/16 possa concernere un gruppo di persone identificabili, ma non indicate nominativamente o individualmente.

La legittimità della richiesta

La Cgue afferma che la probabile rilevanza è presupposto di validità della richiesta di informazioni fiscali con la conseguenza di obbligare l'autorità cui è inviata ad adempiervi. L'invio delle informazioni si fonda sulla primaria confidenza nella legittimità della richiesta in base al diritto del Paese da cui proviene e alla sua rilevanza nell'indagine fiscale in atto. Va però esclusa, dopo apposito vaglio, l'indefinitezza della richiesta ricevuta e va affermata la sua pertinenza rispetto alle posizioni dei contribuenti posti nel mirino del Fisco.

A tali fini l'indicazione del soggetto sottoposto alla verifica fiscale è sicuramente elemento indefettibile, ma non va interpretato in maniera restrittiva rendendo arduo l'obiettivo del controllo fiscale. Per cui, conclude la Corte, che - ai fini della legittimità della richiesta di informazioni fiscali - tale identificazione non coincide strettamente con la comunicazione del nome o dei dati personali del contribuente, ma anche con l'esposizione delle caratteristiche e qualità distintive, in grado di rendere individuabili i soggetti.

Il ricorso del contribuente

Nella giurisprudenza della Cgue la protezione delle persone fisiche o giuridiche di fronte all'esercizio dei poteri delle autorità pubbliche deve consentire la predisposizione di mezzi di ricorso adeguati. Ossia un ricorso effettivo in linea con l'articolo 47 della Carta Ue: cioè un ricorso diretto contro la sostanza della richiesta e non solo incidentale a seguito dell'impugnazione della correlata sanzione elevata per non aver adempiuto alla richiesta.

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