Penale

Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 10 febbraio la Consulta si occupa di edilizia (regione Puglia) e Misure di prevenzione (confisca criminalità organizzata)

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EDILIZIA E URBANISTICA
Sentenza n. 17
: illegittimità costituzionale - non fondatezza (deciso 20 dicembre 2022)
Norme impugnate: Artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 30/11/2021, n. 38.

Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Modifiche agli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 14 del 2009 - Previsione che, estendendo il termine dal 1° agosto 2020 sino al 1° agosto 2021, consente di realizzare gli interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione sugli immobili esistenti al 1° agosto 2021 - Estensione del termine dal 31 dicembre 2021 sino al 31 dicembre 2022, che consente di realizzare tutti gli interventi previsti dalla legge regionale sul c.d. piano casa, solo se le relative istanze di realizzabilità risultano regolarmente presentate entro il 31 dicembre 2022.

Modifiche alla legge regionale n. 33 del 2007 - Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti - Previsione che, estendendo il termine dal 30 giugno 2020 sino 30 giugno 2021, consente il recupero volumetrico degli edifici purché siano stati legittimamente realizzati alla data del 30 giugno 2021 - Previsione che ammette il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla suddetta data a patto che il relativo edificio sia destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza.

MISURE DI PREVENZIONE
Sentenza n.18
: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 10 gennaio 2023)
Norme impugnate: Art. 37, primo periodo, della legge 17/10/2017, n. 161.

Misure di prevenzione - Confisca di beni alla criminalità organizzata - Tutela dei terzi creditori - Norma di interpretazione autentica - Previsione che le disposizioni di cui all'art. 1, c. da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012, recanti la disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 [nella specie, con riferimento alla disciplina dei termini di decadenza dalla facoltà di introdurre la domanda di tutela del credito inciso da confisca penale], si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima del 13 ottobre 2011 [data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo].

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