Comunitario e Internazionale

Corte di giustizia Ue: rinuncia all’eredità senza frontiere

La Corte ammette anche la procedura dello Stato di residenza degli eredi

di Marina Castellaneta

La rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi a un organo giurisdizionale del proprio Stato di residenza abituale è valida anche se non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione in un altro Stato membro. È la Corte di giustizia dell’Unione europea a chiarirlo, nel segno di un taglio ad adempimenti che potrebbero rendere troppo complessa una successione internazionale, con la sentenza del 2 giugno (C-617/20, T.N., con intervento dell’Italia) con la quale Lussemburgo ha chiarito un punto del regolamento Ue n. 650/2012 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e sull’accettazione e l’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e sulla creazione di un certificato successorio europeo.

Questi i fatti. Un cittadino olandese, residente in Germania, era deceduto: la vedova aveva chiesto ai giudici tedeschi di rilasciare un certificato ereditario che attestasse la sua successione legittima e quella, per un ottavo, dei nipoti del defunto. I nipoti avevano rinunciato all’eredità con una dichiarazione dinanzi ai giudici olandesi, ma il Tribunale tedesco ha considerato accettata l’eredità perché in base alla legge applicabile alla successione ossia quella tedesca non erano stati rispettati i termini. Il Tribunale di Brema, prima di decidere, si è rivolto a Lussemburgo che ha precisato i requisiti per la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità nei casi di successioni internazionali nel contesto Ue.

Chiarito che le norme , che non rinviano agli ordinamenti statali, devono essere interpretate in base all’ordinamento dell’Unione, tenendo conto del contesto e degli obiettivi, gli eurogiudici hanno stabilito che l’articolo 13 del regolamento ammette un foro alternativo di competenza giurisdizionale per permettere agli eredi di accettare o rinunciare all’eredità senza rivolgersi all’organo di un altro Stato membro competente per la successione. Le dichiarazioni – precisa la Corte – sono valide dal punto di vista formale se presentano o i requisiti previsti dalla legge applicabile alle successioni o dalla legge dello Stato in cui la persona che pronuncia la dichiarazione ha la residenza abituale.

Di conseguenza, la dichiarazione resa dagli eredi in Olanda, poiché prevista dalla legge applicabile alla successione in quello Stato, è valida dal punto di vista della forma. Si rispetta, così, l’obiettivo del regolamento Ue che è anche quello di «semplificare la vita a eredi o legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione dovrà essere trattata». Spetta, però, agli eredi fare in modo che le dichiarazioni rese nel proprio Stato di residenza abituale siano portate a conoscenza, senza ulteriori requisiti di forma, all’autorità che si occuperà della successione.

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