Comunitario e Internazionale

Corte Ue, borse Erasmus+ fuori dal calcolo dell’imposta sul reddito dei genitori

Lo ha stabilito la Corte, sentenza nella causa C-277/23 affrontando un caso croato

L’importo della “Borsa Erasmus +” versato ad uno studente non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito del genitore che lo ha a carico. Lo ha stabilito la Corte, sentenza nella causa C-277/23.

Il caso - Uno studente croato ha ricevuto un aiuto alla mobilità a fini di istruzione nell’ambito del programma Erasmus + per il suo soggiorno in un’università in Finlandia. L’amministrazione tributaria croata ha informato sua madre che la maggiorazione della deduzione di base a carattere personale per un figlio a carico, che essa aveva sempre percepito, era stata soppressa per l’anno corrispondente. Infatti, le soglie previste dalla legislazione croata erano state superate per il fatto che suo figlio percepiva il sostegno alla mobilità nell’ambito del programma Erasmus +. La Corte costituzionale croata, investita della controversia, ha chiesto se la normativa tributaria nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione.

La decisione - La Corte di giustizia ha risposto in senso negativo. Nel caso di specie, l’aiuto alla mobilità non era, in quanto tale, soggetto a tassazione in Croazia all’epoca dei fatti. Tuttavia, esso veniva preso in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito della madre, il che ha svantaggiato quest’ultima. La perdita del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito, costituisce infatti una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno.

La Corte ha chiarito che, in circostanze del genere, in considerazione, in particolare, dei legami economici che uniscono il figlio al genitore, non solo il figlio a carico che ha esercitato la sua libertà di circolazione, ma anche il genitore contribuente, direttamente svantaggiato dagli effetti di tale restrizione, possono far valere gli effetti di tale restrizione.

Inoltre, la Corte ricorda che una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno può essere giustificata solo se è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate. Inoltre, essa deve essere proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

Infine, i giudici rilevano che gli aiuti finanziari nell’ambito del programma Erasmus + dovrebbero contribuire a coprire i costi supplementari che sarebbero inesistenti in assenza di tale mobilità. Di conseguenza, essi non riducono le spese dei genitori contribuenti nell’ambito del loro obbligo di mantenimento dei figli a carico né aumentano ulteriormente la loro capacità contributiva. Di conseguenza, la Corte ha concluso che la normativa nazionale è idonea a produrre effetti inversi.

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