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Corte Ue: legittima la nomina dei giudici da parte del Primo ministro maltese

La Grande Sezione, sentenza nella causa C-896/19 ha chiarito che il sistema è assistito da sufficienti garanzie

Le disposizioni nazionali di uno Stato membro che attribuiscono al Primo ministro un potere decisivo nella nomina dei giudici, prevedendo al contempo l'intervento di un organo indipendente incaricato di valutare i candidati e di fornire un parere, non sono contrarie al diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Ue, riunita in Grande sezione, nella sentenza nella causa C-896/19, depositata oggi, che riguarda Malta.

Per la Cgue infatti le nuove disposizioni "non sembrano atte a condurre ad una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità dei giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto".

Il caso - La questione era stata sollevata da Repubblika, un'associazione che promuove la tutela della giustizia nel paese, che aveva contestato la riforma del 2016 perché ha modificato la procedura di nomina dei giudici maltesi, assegnando al primo ministro il potere di presentare al presidente della Repubblica la nomina di un candidato a tale posto

La motivazione - La Corte evidenzia, anzitutto, che, fra i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, l'indipendenza dei giudici riveste un'importanza fondamentale. Essa è infatti essenziale per il buon funzionamento del meccanismo di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE, che può essere attivato unicamente da un organo indipendente. E costituisce peraltro un aspetto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e ad un equo processo previsto all'articolo 47 della Carta.

In questo senso, per i giudici di Lussemburgo, la creazione, nel 2016, del Comitato per le nomine in magistratura rafforza la garanzia dell'indipendenza dei giudici maltesi rispetto alla situazione derivante dalle disposizioni costituzionali in vigore al momento dell'adesione di Malta all'Unione europea. In proposito, la Corte indica che, in linea di principio, l'intervento di un tale organo può contribuire a rendere obiettivo il processo di nomina dei giudici, delimitando il margine di manovra di cui dispone il Primo ministro in materia, purché siffatto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente. Nella fattispecie, la Corte constata la sussistenza di una serie di regole che appaiono idonee a garantirne l'indipendenza.

D'altro lato, la Corte sottolinea che, sebbene il Primo ministro disponga di un potere certo nella nomina dei giudici, l'esercizio di tale potere è delimitato dai requisiti di esperienza professionale, previsti dalla Costituzione, che devono essere soddisfatti dai candidati ai posti di giudice. Inoltre, se il Primo ministro può decidere di presentare al presidente della Repubblica la nomina di un candidato non proposto dal Comitato per le nomine in magistratura, egli è allora tenuto a comunicare le sue ragioni, segnatamente al potere legislativo. Secondo la Corte, nei limiti in cui questi eserciti detto potere soltanto in via eccezionale e si attenga al rigoroso ed effettivo rispetto di un siffatto obbligo di motivazione, il suo potere non è tale da creare dubbi legittimi quanto all'indipendenza dei candidati prescelti.

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