Una pronuncia al centro di molte polemiche che, però, in realtà, ha stabilito che in base all'atto Ue, l'articolo 37 non consente agli Stati membri di designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro se in alcune parti del suo territorio non sono rispettate le condizioni richieste dalla direttiva per qualificarlo come sicuro, precisando altresì che un Paese di origine sicuro è tale solo se generalmente e costantemente vi è il rispetto dei parametri indicati nell'allegato I, aspetto che permette subito di cogliere che la lettura ristretta al solo ambito territoriale non appare conforme al diritto Ue.
La nozione di Paese di origine sicuro, almeno nell'intenzione del legislatore Ue e nel contesto del sistema europeo comune di asilo, doveva servire a introdurre nella fase di accertamento della protezione internazionale un meccanismo più rapido nei casi in cui, proprio la provenienza da taluni Stati, poteva fornire un'assicurazione ex ante sul rispetto dei diritti umani dei migranti e sull'assenza di rischi idonei a giustificare la concessione di protezione internazionale. In base al quadro normativo...
Stop alla gestione dei migranti in Albania, la questione di diritto passa alla Corte Ue
di Giulio M. Salerno - Professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Macerata