Una pronuncia al centro di molte polemiche che, però, in realtà, ha stabilito che in base all'atto Ue, l'articolo 37 non consente agli Stati membri di designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro se in alcune parti del suo territorio non sono rispettate le condizioni richieste dalla direttiva per qualificarlo come sicuro, precisando altresì che un Paese di origine sicuro è tale solo se generalmente e costantemente vi è il rispetto dei parametri indicati nell'allegato I, aspetto che permette subito di cogliere che la lettura ristretta al solo ambito territoriale non appare conforme al diritto Ue.
LA MASSIMA
Immigrazione e stranieri - Diritto d'asilo - Politica d'asilo - Protezione internazionale - Nozione di "Paese di origine sicuro" - Designazione - Allegato I - Criteri - Impossibilità di escludere parti del territorio - Ricorso giurisdizionale effettivo. (Direttiva 2013/32, articoli 37 e 46, Carta dei diritti fondamentali, articolo 47)
L'articolo 37, della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l'allegato I della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva.
L'articolo 46, paragrafo 3, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all'articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso.
La nozione di Paese di origine sicuro, almeno nell'intenzione del legislatore Ue e nel contesto del sistema europeo comune di asilo, doveva servire a introdurre nella fase di accertamento della protezione internazionale un meccanismo più rapido nei casi in cui, proprio la provenienza da taluni Stati, poteva fornire un'assicurazione ex ante sul rispetto dei diritti umani dei migranti e sull'assenza di rischi idonei a giustificare la concessione di protezione internazionale. In base al quadro normativo...


