Civile

Covid, mini riforma del sovraindebitamento per garantire famiglie e piccoli imprenditori

Con l'entrata in vigore della Legge 176, che anticipa una parte delle norme previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sono state introdotte importanti modifiche alla Legge Salva-suicidi sulle procedure di sovraindebitamento

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di Monica Pagano *

Arrivano nuovi aiuti per famiglie, consumatori, piccoli imprenditori e società di persone colpiti duramente dagli effetti del Covid-19 per superare la crisi economica e finanziaria, con l'entrata in vigore della Legge 176 che anticipa una parte delle norme previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, quest'ultimo in vigore dal 1°settembre 2021.

Tra gli aspetti più rilevanti, annoveriamo:

- l'ampliamento della nozione di "consumatore" anche ai soci di società di persone, il sovraindebitamento dovrà però riguardare solo i debiti personali

- la falcidiabilità dell'IVA non versata: è stata, infatti, eliminata la disposizione che prevedeva esclusivamente la dilazione di pagamento e non anche lo stralcio dei tributi costituenti risorse proprie dell'UE, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate

- l'estensione a favore dei soci illimitatamente responsabili degli effetti dell'accordo proposto dalla società ai suoi creditori.

Risulta particolarmente rilevante altresì l'introduzione, nel piano del consumatore, dei debiti derivanti da contratto di finanziamento con cessione del quinto, TFR o della pensione nonché di prestito su pegno.

Con le modifiche attuate, le procedure di sovraindebitamento si estendono anche al debitore incapiente, ma meritevole, rappresentando un'opportunità in grado di salvaguardare l'individuo sia nei confronti delle pretese dei creditori, sia nei confronti del fisco: il debitore "meritevole" che non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione una sola volta, salvo l'obbligo di pagare il debito entro 4 anni dal decreto laddove sopravvengano utilità rilevanti tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%. Anche i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura, questo nel caso in cui siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune. Si parla, in questo caso, di procedure familiari.

Le novità riguardando anche le sanzioni processuali per il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento: si pensi ,ad esempio, a finanziarie o istituti di credito che abbiano concesso credito a consumatori già fortemente indebitati. Il creditore che dovesse incappare in queste sanzioni non potrà presentare osservazioni al piano né opposizione o reclamo avverso l'omologa e neppure far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ulteriore novità è il cosiddetto cram down nei confronti dell'amministrazione finanziaria, come Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione: il Tribunale omologa l'accordo anche in assenza di adesione da parte dell'erario quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie e quando la proposta di soddisfacimento per il fisco è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. È questa una delle più importanti novità: fino ad oggi le procedure di accordo sono rimaste quasi inapplicate per la difficoltà a raggiungere la percentuale di consenso richiesta per l'omologazione, soprattutto in quelle procedure nelle quali il debitore aveva una forte esposizione nei confronti dell'erario e, votando negativamente, impediva di fatto il perfezionarsi dell'accordo.

Ancora, questa mini riforma prevede che la proposta di piano e quella di accordo formulata dal consumatore possano contemplare il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, al deposito della proposta, ha adempiuto alle proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Alle medesime condizioni, se l'accordo è proposto da un soggetto non consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa.

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*Studio Legale Pagano & Partners

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