Lavoro

Crisi aziendale: contratti di solidarietà anche con una procedura di mobilità in corso

Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 9307 di oggi, accogliendo il ricorso di una azienda le cui condizioni economiche nel frattempo si erano aggravate

di Francesco Machina Grifeo

Sì alla stipula del contratto di solidarietà difensiva anche nel corso di una procedura di riduzione del personale, a fronte dell'aggravamento della situazione aziendale. No invece all'ipotesi inversa. È dunque da ritenersi illegittimo avviare una procedura di licenziamento collettivo nella vigenza di un contratto di solidarietà. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9307 depositata oggi, accogliendo il ricorso di Telecom Italia nei confronti di un proprio dipendente, per una vicenda di oltre dieci anni fa.

Nelle fasi di merito, invece, prima il Tribunale e poi la Corte d'appello, avevano accolto la domanda del lavoratore volta ad ottenere il pagamento della retribuzione non percepita a seguito del collocamento in solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro. Secondo i giudici infatti il contratto era contra legem in quanto intervenuto in costanza della pregressa procedura di mobilità che investiva anche la funzione Directory Assistance cui era addetto il lavoratore.

Una tesi però bocciata dalla Sezione lavoro della Suprema corte secondo cui "ciò che rileva è che la procedura di mobilità volontaria già avviata per l'intera azienda da circa un anno, non aveva consentito di fronteggiare gli esuberi di personale che si erano evidenziati successivamente, anche sub specie di aggravamenti della situazione di crisi pregressa, e che la serietà delle ragioni sottese alla adozione dell'accordo di solidarietà era stata oggetto di positivo scrutinio da parte della Amministrazione, consacrato dal provvedimento ministeriale di ammissione dei lavoratori alla integrazione salariale".

"Diversamente opinando - prosegue la decisione -, secondo la tesi accreditata dalla Corte d'appello, si dovrebbe ritenere che qualora l'impresa avvii una procedura di mobilità volontaria di personale in un determinato arco temporale non potrebbe, nel perdurare dello stesso, fronteggiare alcuna criticità produttiva sopravvenuta inerente ad uno specifico settore anche qualora questa comprometta la continuità aziendale".

Una simile opzione ermeneutica, tuttavia, secondo i giudici, "non è meritevole di condivisione" perché non si confronta con la ratio ispiratrice della legge che colloca il contratto collettivo di solidarietà "nel quadro degli strumenti atti a fronteggiare situazioni di eccedenza di personale, evitando in tutto o in parte di addivenire ad una riduzione di personale".

Deve dunque ritenersi legittima, conclude la Corte, la sottoscrizione dell'accordo di solidarietà di tipo difensivo al quale le parti hanno convenuto di ricorrere (nel periodo 1/9/2009-31/8/2011), "in ragione della sussistenza di quei mutamenti strutturali organizzativi, forieri di negativi riflessi sul piano occupazionale ed oggetto di vaglio da parte della Amministrazione".

In definitiva, l'espressa previsione legislativa della possibilità che la riduzione oraria realizzi un impedimento anche solo parziale di esuberi implica "il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità che un contratto di solidarietà difensiva intervenga nel corso di una procedura di riduzione di personale, laddove, invece, è da ritenersi illegittima l'inversa situazione, in cui, nella vigenza del contratto di solidarietà c.d. difensivo, previsto dall'art. 1 del Dl. n. 726 dei 1984 (conv. con modif. in l. n. 863 del 1984), il datore di lavoro avvii una procedura di licenziamento collettivo".

Nella vigenza di tale tipologia di contratti al datore di lavoro è infatti precluso il licenziamento collettivo - che presuppone necessariamente la riduzione stabile dell'attività economica - proprio in ragione delle specifiche finalità cui è preordinata la stipula del contratto di solidarietà, "in connessione al sacrificio richiesto ai lavoratori con la riduzione dell'orario lavorativo e quindi della retribuzione; ma per le considerazioni sinora esposte, è invece ammissibile l'ipotesi inversa."

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©