Criteri per la liquidazione del danno biologico differenziale nel caso di menomazione pregressa
Risarcimento danni - Danno biologico - Danno differenziale - Liquidazione - Errore medico - Menomazione pregressa - Criteri
La liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, il 50%), interamente ascritta all’agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all’errore medico, del 30%, il cui risultato (20%) postula una...
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