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CS3D al via: tra obblighi di compliance aziendale e profili di diritto internazionale privato

Uno dei cardini del nuovo testo normativo è rappresentato dal dovere, per tutti gli Stati membri dell’UE, di assicurare un sistema di responsabilità civile (extracontrattuale) per i casi di violazione dell’obbligo di due diligence

Recentemente sottoscritta dal presidente del Parlamento Europeo e dal presidente del Consiglio UE (13 giugno 2024), la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (c.d. “ CS3D ”) entrerà ufficialmente in vigore venti giorni dopo l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. La direttiva - ultimo tassello in ordine cronologico del c.d. Green Deal Europeo - si inserisce nel quadro dell’impegno dell’UE di rendere il proprio sistema di diritto all’avanguardia in materia ESG (Environmental, Social, Governance), introducendo normative volte alla tutela dell’ambiente e dei diritti umani.

Nelle fasi finali della procedura legislativa, il testo della CS3D ha subito numerose modifiche rispetto alla proposta inizialmente articolata dalla Commissione UE nel febbraio 2022. Gli emendamenti hanno riguardato soprattutto il campo di applicazione della direttiva, che è stato notevolmente ridotto rendendo la CS3D applicabile esclusivamente alle imprese di significative dimensioni.

Negli ultimi mesi si è detto molto in merito agli effetti (rivoluzionari) che la CS3D produrrà sulla. compliance aziendale. L’obbligo di introdurre procedure di due diligence volte a monitorare il rispetto dell’ambiente e dei diritti umani da parte delle proprie filiali e degli operatori presenti nella propria supply chain, nonché quelli di adottare misure tese a ridurre i rischi ESG e di attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici trasformeranno radicalmente il modo in cui le imprese gestiscono e concepiscono i propri sistemi di conformità e controlli interni.

Non altrettanto si è, però, discusso del portato pratico di una particolare disposizione della direttiva (art. 29), che costituisce uno dei cardini del nuovo testo normativo, ossia il dovere per tutti gli Stati membri dell’UE di assicurare un sistema di responsabilità civile ( extracontrattuale ) per i casi di violazione dell’obbligo di due diligence. Tale previsione inserirà nel quadro europeo una forma di responsabilità inderogabile, che troverà applicazione in tutti i casi decisi da giudici europei, a prescindere dal diritto teoricamente applicabile al rapporto dedotto in giudizio secondo le ordinarie norme di diritto internazionale privato. È infatti la stessa CS3D a precisare che leleggi nazionali attuative della direttiva dovranno essere “ di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro ”.

Invero, le società soggette alla direttiva potranno essere ritenute civilmente responsabili in tutti quei casi in cui l’inosservanza (dolosa o colposa) degli obblighi di controllo e prevenzione previsti dalla CS3D in materia di ambiente e diritti umani abbia cagionato un danno agli interessi della persona fisica o giuridica che sono tutelati dal diritto nazionale. Ciò con alcuni limiti: le leggi attuative dovranno esonerare l’impresa da responsabilità per i danni causati esclusivamente dai partner commerciali delle impresa e dovranno escludere qualsiasi forma di danno punitivo.

È indubbio che questa nuova forma di responsabilità civile fungerà da deterrente rispetto all’assenza o cattiva implementazione di adeguati processo di due diligence.

Allo stesso tempo, però, essa non è scevra da aspetti più problematici. In particolare, la CS3D non discute dei profili di diritto internazionale privato connessi all’azione di responsabilità civile che introduce, con ciò rinviando agli ordinari criteri per l’individuazione della giurisdizione e della legge applicabile.

In proposito, quanto alla giurisdizione, l’art. 7, n. 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) prevede che in casi di responsabilità extracontrattuale un’azione possa essere introdotta davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Questa disposizione è stata poi interpretata dalla Corte di giustizia dell’UE nella sentenza Bier v Mines de Potasse d’Alsace (caso C-21/76) nel senso di far riferimento sia al luogo dell’evento dannoso sia a quello dove le conseguenze dirette di tale evento sono state subite.

Quanto alla legge applicabile, il regolamento (UE) n. 864/2007 (c.d. Roma II) prevede che essa è quella del luogo dove è sofferto il danno (c.d. lex loci damni), indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

Ne deriva che le società soggette al nuovo quadro legislativo potranno essere (teoricamente) esposte, specie con riguardo alla giurisdizione, ad azioni legali nei - potenzialmente vari - ordinamenti europei dove esse hanno asseritamente causato un danno a una persona fisica o giuridica, sulla base del diritto sostanziale in vigore in tale stato. Diritto sostanziale che, beninteso, non è soggetto a disciplina uniforme a livello europeo, il che comporta un potenziale rischio di forum shopping (ossia scelta, tra quelli potenzialmente competenti, del foro ove vi sono maggiori chances di successo) da parte degli attori. In tale prospettiva, del resto, non può nemmeno escludersi la possibilità del ricorso allo strumento dell’azione di classe nel foro dove soltanto uno di tanti soggetti asseritamente danneggiati affermi di aver subito un pregiudizio.

Dall’entrata in vigore della CS3D , gli Stati membri avranno due anni per recepire le nuove disposizioni, con un’introduzione graduale (tra il 2027 e il 2029) della gran parte dei nuovi obblighi. Benché dunque l’effettiva entrata in vigore delle nuove regole non sia imminente, alle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CS3D conviene familiarizzare sin d’ora con le obbligazioni poste dalla nuova normativa e con gli elementi di complessità di cui si è appena detto.

In quest’ottica, occorrerà volgere lo sguardo tempestivamente a quelle iniziative in grado di contenere il rischio di contenziosi e i conseguenti rischi di imprevedibilità connessi alle norme di diritto internazionale privato che regolano la materia extracontrattuale.

Tra queste misure è possibile menzionare:

  • (i) la revisione dei presidi di compliance esistenti al fine di valutarne l’integrabilità con gli obblighi imposti dalla CS3D ,
  • (ii) la predisposizione di adeguati processi di due diligence e di ESG supply chain investigations, che mirano a definire e identificare i rischi per l’ambiente e per i diritti umani (anche potenziali) riconducibili alle attività svolte lungo la supply chain, e
  • (iii) la costruzione e/o il rafforzamento di una cultura aziendale della sostenibilità nell’ambito della propria catena di valore.

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*A cura di Alessandro Borrello (Counsel), Giovanni Zarra (Senior Associate) e Roberto Isibor (Associate) - Studio legale internazionale Hogan Lovells

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