Responsabilità

Danni non patrimoniali, risarcimenti in calo per le invalidità «medie»

Come si applicherà il nuovo Dpr su danni biologico e morale per macrolesioni, messo in consultazione dal ministero dello Sviluppo economico

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di Filippo Martini

Per le vittime di lesioni gravi i risarcimenti per i danni non patrimoniali potrebbero ridursi se si riporta un’invalidità tra il 20 e il 70%, mentre potrebbero aumentare se l’invalidità supera il 75 per cento. È questo, in sintesi, il risultato che emerge mettendo a confronto le nuove tabelle dello schema di Dpr, messo in consultazione lo scorso 13 gennaio dal ministero dello Sviluppo economico, e il meccanismo di calcolo dei risarcimenti attualmente più diffuso, basato sulle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Il nuovo Dpr
Lo schema di Dpr diffuso dal ministero dello Sviluppo economico, che contiene il regolamento recante le tabelle delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità e i meccanismi di conto della tavola dei valori economici per il risarcimento dei danni, è un provvedimento atteso da oltre 15 anni. È infatti chiamato a regolare (su impulso dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni) le somme dovute alle vittime a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale integrale (biologico e morale), causato da lesioni subite in un incidente stradale o per effetto di una ipotesi di responsabilità sanitaria di operatori o strutture (articolo 7, legge Gelli 24/2017).

Le norme che prevedono l’introduzione di una tabella unica nazionale dei risarcimenti, applicabile alle fattispecie indicate, si ispirano alla volontà da un lato di razionalizzare e rendere omogenei i risarcimenti in settori che occupano gran parte delle controversie di danno alla persona e, dall’altro, di mantenere un principio macroeconomico di sostenibilità del comparto assicurativo che nei due settori civilistici si avvale di un sistema di tutele obbligatorie proprio a garanzia del credito risarcitorio delle vittime.

Le tabelle di Milano
In assenza del regolamento attuativo previsto dall’articolo 138, la giurisprudenza di merito ha nel corso degli anni elaborato dei meccanismi di conteggio, per regolare le controversie e dare una matrice di uniformità nelle varie aree territoriali.

La tabella che da oltre un decennio è stata applicata da quasi tutti i giudici dello Stato (fanno eccezione alcune aree del Veneto e il distretto di Roma che hanno propri schemi) è stata quella pensata dai giudici del Tribunale di Milano, meccanismo al quale la Corte di cassazione, con la sentenza 12408 del 2011, ha riconosciuto una valenza uniformatrice e di congruità.

Il confronto
Lo schema del Dpr in bozza si discosta dai meccanismi di calcolo della tabella milanese principalmente sotto tre importanti profili, che corrispondono a precise scelte di normazione amministrativa e macroeconomica.

La prima è che (a differenza della tabella di Milano) lo schema proposto contiene degli indici di accrescimento che aumentano in modo più che proporzionale con l’aggravarsi della menomazione, come previsto dall’articolo 138 e sul presupposto che una maggior sofferenza sia legata in modo esponenziale al crescere del danno biologico.

Il secondo aspetto disallineato dalla tabella milanese è che, nello schema proposto, la voce danno morale è conteggiata in modo non automatico e accessorio al danno biologico, ma oscilla fra tre indici (minimo, medio, massimo) legati alla prova che la vittima saprà dare del grado di sofferenza indotto dalla lesione ingiusta subita.

Infine, l’indice base (o definito del «primo punto di invalidità all’età zero») dal quale poi si dipana il conto della tabella ministeriale è inferiore di quasi il 30% rispetto al punto base della tabella milanese.

A dispetto di queste rilevanti differenze di conto, tuttavia, la tabella ministeriale proposta non presenta (come si vede negli esempi a fianco) differenze di grande valore con la tabella milanese; questo perché il delta iniziale viene via via composto dalle oscillazioni del danno morale (che nei valori massimi porta sensibili incrementi) e nella curva che, come detto, cresce in modo più che proporzionale all’aggravarsi della menomazione.

Negli esempi qui sotto vengono confrontati, in ipotesi di invalidità diverse e di differenti età della vittima, il valore medio standard di Milano e lo sviluppo matematico della tabella ministeriale prendendo l’indice minimo e quello massimo dato a conteggio del danno morale.

A una prima analisi, mentre sui valori medio bassi di danno permanente il risarcimento di Milano si colloca all’interno del range della tabella ministeriale, ovvero vicino al massimo previsto dallo schema di Dpr, nelle menomazioni che superano la misura macro del 75/80% il valore della tabella milanese appare inferiore persino al minimo di quella ministeriale. Inoltre, la tabella ministeriale si attesta al di sotto di quella milanese per le invalidità dal 20 al 75% circa per poi superarla oltre questa soglia.

Appare chiaro che gli indici di conto elaborati dal ministero corrispondono alla scelta normativa di regolare il flusso destinato ai compensi nei sistemi assicurativi obbligatori, con maggior attenzione alle menomazioni più elevate, attingendo le risorse dalle fasce mediane del danno biologico.

IL CONFRONTO TRA LO SCHEMA DI DPR E LE TABELLE DI MILANO IN QUATTRO ESEMPI

Il trauma da caduta

Il danno
Un giovane di 18 anni subisce, a seguito di una caduta su un pavimento scivoloso, un trauma cranico a cui consegue un disturbo neurocognitivo moderato permanente, quantificato in un’invalidità permanente del 25 per cento

Il risarcimento secondo il Dpr
In base allo schema di Dpr predisposto dal ministero dello Sviluppo economico, al giovane potrebbe spettare un risarcimento compreso tra un valore minimo di 113.711 euro e un massimo di 122.274 euro

Il risarcimento in base alle tabelle di Milano
In base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, al giovane spetterebbe un risarcimento di 120.860 euro, poco più basso del massimo previsto dal Dpr

L’errore durante l’operazione

Il danno
Un uomo di 45 anni viene sottoposto a un’operazione. Ma, in conseguenza di un grave errore dello staff medico, deve subire l’amputazione di una gamba. Si tratta di un’invalidità permanente del 50 per cento

Il risarcimento secondo il Dpr
In base allo schema di Dpr predisposto dal ministero dello Sviluppo economico, all’uomo potrebbe spettare un risarcimento compreso tra un valore minimo di 330.095 euro e un massimo di 353.622 euro

Il risarcimento in base alle tabelle di Milano
In base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, all’uomo spetterebbe invece un risarcimento di 367.469 euro, più alto dell’importo massimo che potrebbe essere garantito dal Dpr

La cura sbagliata

Il danno
A causa di un errore di cura, un uomo di 45 anni riporta un’insufficienza renale, per cui gli viene riconosciuta un’invalidità permanente del 75 per cento

Il risarcimento secondo il Dpr
In base allo schema di Dpr predisposto dal ministero dello Sviluppo economico, all’uomo potrebbe spettare un risarcimento compreso tra un valore minimo di 662.403 euro e un massimo di 707.898 euro

Il risarcimento in base alle tabelle di Milano
In base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, all’uomo spetterebbe invece un risarcimento di 687.319 euro: si tratta di un valore intermedio tra gli importi minimo e massimo previsti dal Dpr

L’incidente stradale

Il danno
Un pedone di 70 anni viene investito da una vettura. L’incidente gli causa una tetraplegia con funzioni residue, con un’invalidità permanente del 90 per cento

Il risarcimento secondo il Dpr
In base allo schema di Dpr predisposto dal ministero dello Sviluppo economico, all’uomo potrebbe spettare un risarcimento compreso tra un valore minimo di 755.500 euro e un massimo di 806.444 euro

Il risarcimento in base alle tabelle di Milano
In base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, all’uomo spetterebbe invece un risarcimento di 715.216 euro, inferiore all’importo minimo previsto dal Dpr

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