Danni da occupazione illegittima della Pa, giurisdizione amministrativa solo con dichiarazione di pubblica utilità
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione illegittima - Azione risarcitoria - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Dichiarazione di pubblica utilità - Necessità.
L'azione di risarcimento danni per l'occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione spetta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo ogni qualvolta la procedura espropriativa sia stata avviata con l'approvazione del progetto dell'opera pubblica accompagnato dalla dichiarazione di pubblica utilità. L'esistenza di tale dichiarazione è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo, condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 26 marzo 2021 n. 8568
Giurisdizione - Espropriazione per pubblica utilità - Illegittimità - Domanda risarcitoria - Giudice amministrativo - Competenza.
In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento a domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima ed apprensione del bene, va riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo poiché l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione sono riconducibili all'esercizio del potere autoritativo della p.a. che si esprime con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che rilevi che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 marzo 2020 n. 7454
Giurisdizione - Occupazione illegittima - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Dichiarazione di pubblica utilità - Necessità.
L'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e tale dichiarazione deve esistere al momento dell'apprensione dei beni privati.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 27 novembre 2019 n. 31028
Giurisdizione - Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione illegittime - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Dichiarazione di pubblica utilità - Necessità.
Le controversie risarcitorie, promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, relative alle occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o nonostante il venir meno di detto titolo) sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, giacché l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione sono riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata.
•Corte di cassazione, sezione unite civili, sentenza 17 settembre 2019 n. 23102
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