Amministrativo

Danno erariale solo con dolo, il decreto proroga è legge

Via libera definitivo dalla Camera. La norma del 2020 era stata prorogata diverse volte, ora viene ulteriormente estesa fino a fine anno

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Via libera dell’Aula della Camera al decreto che proroga la limitazione della responsabilità erariale ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa del soggetto (per il testo originario del decreto legge 12 maggio 2025, n. 68). I sì sono stati 140, 68 gli astenuti, tra cui il Pd, e 33 i contrari.

IL TESTO

Il provvedimento ponte, già approvato dal Senato, è legge. In attesa della riforma della Corte dei Conti che contiene una misura in questo senso ed è in esame in commissione al Senato, prevede di estendere la limitazione della responsabilità per gli amministratori pubblici fino alla fine di quest’anno. La misura era nata nel 2020 con la pandemia e poi prorogata finora.

Il decreto-legge in conversione consta di due articoli. L’articolo 1 dispone il differimento al 31 dicembre 2025 del termine previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, che aveva introdotto una temporanea deroga al regime della responsabilità erariale, limitandola ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa del soggetto.

In particolare, la disciplina derogatoria era stata originariamente circoscritta agli illeciti commessi fra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e per effetto di successive proroghe, il termine finale era stato fissato al 30 aprile 2025. Inoltre, il decreto-legge in conversione stabilisce che la disciplina derogatoria trovi applicazione anche retroattivamente per gli illeciti commessi tra il 30 aprile 2025 e il 12 maggio 2025 (data di entrata in vigore del decreto).

L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge, ovverosia il 12 maggio 2025.

Con riguardo alla originaria formulazione dell’articolo 21 del decreto-legge “semplificazioni” n. 76 del 2020, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la giurisprudenza è stata chiamata a dirimere la questione relativa all’applicabilità della novella ai giudizi in corso. I giudici contabili hanno escluso l’applicazione della disciplina rispetto agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, Legge 14 gennaio 1994, n. 20, operata dal decreto-legge semplificazioni.

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