Rassegne di Giurisprudenza

Danno da perdita di chance, liquidazione equitativa del giudice e onere della prova

immagine non disponibile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Risarcimento del danno - Liquidazione equitativa del giudice - Perdita di chance - Danni risarcibili - Onere della prova.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.
•Corte di cassazione, sezione VI-3 civile, ordinanza 21 gennaio 2021 n. 1105

Disservizi dell'utenza telefonica - Interruzione del servizio - Telecom Italia S.p.A. - Guasto non riparato - Risarcimento del danno - Perdita di chance - Liquidazione equitativa.
Il gestore telefonico che si renda inadempiente al contratto di somministrazione con l'utente, impedendogli di fruire del servizio, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale, inclusa la perdita di chance, quest'ultima liquidabile anche in via equitativa.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 29 gennaio 2019 n. 2358

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere somministrazione del servizio di telefonia fissa - Danno conseguente all'omesso o inesatto inserimento negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell'utenza - Perdita di 'chance' - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 giugno 2018 n. 14916