Danno alla salute, anche in caso di inerzie della Pa la giurisdizione spetta al giudice ordinario
Se l'inerzia dell'amministrazione della Salute ha provocato un danno, è sbagliato adire il giudice amministrativo per l'accertamento del ritardo della Pubblica amministrazione nell'adozione del provvedimento richiesto. Il diritto alla salute è un diritto soggettivo e il danno ad essa arrecato, a prescindere dalla data di insorgenza dell'evento lesivo, richiede un accertamento di fatto demandato al giudice ordinario. Lo ha ricordato il Tar di Lecce nella sentenza 3168/2015.
Il caso - All'origine della vicenda vi sono degli interventi di «artroprotesi di anca» cui si erano sottoposte due signore, rispettivamente nel 2007 e nel 2008, alle quali veniva impiantato una protesi di metallo, prodotta e distribuita da due note multinazionali del settore. Accadeva poi che nel 2010 l'Agenzia Britannica Regolatoria dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari con un apposito “Medical Device Alert” rendeva nota la natura dannosa di tali protesi e imponeva l'esecuzione di un programma di «follow-up» sui pazienti cui le stesse erano state impiantate. Tuttavia, il ministero della Salute si attivava dopo oltre un anno da tale avviso, mentre la Regione Puglia e la Asl di Lecce avviano il programma solo nel 2012, dopo una formale diffida da parte delle due signore.
Queste ultime, ricorrevano così dinanzi al Tar chiedendo l'accertamento della responsabilità del ministero della Salute per aver omesso di controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e per non aver adeguatamente esercitato il dovere di sorveglianza al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori (articoli 107 e 109 del d.lgs. 206/2005 – Codice del consumo); nonché della responsabilità di Regione e Asl per il ritardo con cui erano stati avviati i programmi di follow up.
La giurisdizione è del giudice ordinario - La questione arriva dinanzi al Tar che accoglie però l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'amministrazione della Salute. Nella specie, infatti, non si controverte sul danno da ritardo provocato dall'inerzia della Pubblica amministrazione, bensì sull'incisione del diritto alla salute scaturente da comportamenti omissivi da parte di organi statali e regionali deputati al controllo di apparecchi sanitari, la cui giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Difatti, il danno da ritardo si qualifica per l´inosservanza dolosa o colposa del termine previsto per la conclusione del procedimento e si riferisce ad un «bene della vita inerente alla certezza, in relazione al fattore tempo, dei rapporti giuridici che vedono come parte la Pubblica amministrazione». Il danno alla salute, invece, è collegato al diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, non suscettibile di essere degradato e affievolito in interesse legittimo dalla discrezionalità meramente tecnica dell'Amministrazione. Di conseguenza, l'accertamento della responsabilità ministeriale per danni alla salute, in cui rientra anche l'obbligo di vigilanza e di controllo e l'adozione di tutte le misure ed iniziative necessarie, spetta al giudice ordinario.
Tar Puglia – Lecce - Sezione Prima – Sentenza 5 novembre 2015 n. 3168