Penale

Decreto Priolo: Consulta, irragionevole competenza Roma contro blocco impianti

La Corte costituzionale, sentenza n. 38 depositata oggi, ha ritenuto illegittima la norma del decreto-legge numero 2 del 2023

È costituzionalmente illegittima la norma del decreto-legge numero 2 del 2023 (il cosiddetto “decreto Priolo”), che ha stabilito la competenza del Tribunale di Roma per gli appelli contro i provvedimenti del giudice che abbiano negato l’autorizzazione a proseguire l’attività di stabilimenti o impianti sequestrati di interessi strategico nazionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 38, depositata oggi, che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso Tribunale di Roma.

La norma era inserita nella più complessa disciplina introdotta nel gennaio 2023 relativa ai sequestri di stabilimenti e impianti di interesse strategico nazionale, che la Consulta aveva già esaminato sotto altri profili nella sentenza numero 105 del 2024. In quell’occasione, la Corte aveva ritenuto nel complesso legittima la possibilità per il Governo di stabilire con decreto, in via derogatoria rispetto agli ordinari procedimenti autorizzativi, le modalità di prosecuzione dell’attività degli stabilimenti e impianti sequestrati, purché le misure prescritte dal decreto non abbiano una durata superiore a 36 mesi.

La Consulta ha esaminato ora la norma che designa il Tribunale di Roma come unico giudice competente a giudicare dell’impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice, nonostante il decreto governativo, abbia comunque disposto la sospensione dell’attività.

La Corte ha osservato preliminarmente che, in assenza della nuova norma, il provvedimento del giudice relativo alla prosecuzione dell’attività sarebbe stato già impugnabile, con lo strumento dell’appello cautelare, davanti al tribunale territorialmente competente: e cioè il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede il giudice che procede.

Secondo la Corte, lo spostamento di competenza realizzato dalla nuova norma non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’articolo 25, primo comma, della Costituzione. La nuova competenza del Tribunale di Roma, infatti, deriva da una disciplina legislativa di portata generale e non riferita a una singola vicenda giudiziaria; è motivata da esigenze di rilievo costituzionale (in particolare, l’esigenza di assicurare uniformità di indirizzi giurisprudenziali in una materia che coinvolge interessi strategici nazionali); ed è ancorata a presupposti obiettivi stabiliti dalla legge.

Tuttavia, la norma esaminata presenta profili di manifesta irragionevolezza, e dunque è contraria all’articolo 3 della Costituzione. Infatti, pur non essendo di per sé illogica la scelta di accentrare la competenza presso il Tribunale di Roma, la disciplina così come concretamente configurata dal legislatore produce almeno due gravi incongruenze.

In primo luogo, essa attribuisce la competenza al Tribunale di Roma solo per l’impugnazione contro il provvedimento che abbia negato l’autorizzazione a proseguire l’attività produttiva, ma non contro il provvedimento che abbia invece autorizzato l’attività, che resta impugnabile dal pubblico ministero presso il tribunale territoriale. Il che provoca la situazione, del tutto singolare, di una competenza che si radica nell’uno o nell’altro tribunale a seconda dell’esito della decisione impugnata.

In secondo luogo, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di impugnazione contro il provvedimento che abbia negato la prosecuzione dell’attività crea le condizioni per lo svolgimento parallelo di diversi procedimenti d’appello, davanti a diversi tribunali, contro i provvedimenti del giudice che ha disposto il sequestro dei medesimi impianti. Con conseguente pregiudizio – ha concluso la Corte – “non solo rispetto alla finalità, perseguita dal legislatore, di garantire l’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia e la specializzazione dell’organo giudicante, ma anche rispetto all’esigenza di garantire, nell’immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo procedimento cautelare avviato con il sequestro di un determinato impianto o stabilimento”.

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