Lavoro

"Decreto semplificazioni": la "nuova" diffida accertativa per crediti patrimoniali e l'estensione della responsabilità all'effettivo utilizzatore della prestazione

di Giulietta Bergamaschi *


Introduce significative novità per le aziende il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (più noto come "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 settembre.

Ad attribuire particolare interesse all'intervento in commento sono, nello specifico, le modifiche apportate al D. Lgs. 124/2004, contenente la regolamentazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro; normativa che in tale occasione viene non solo rivisitata sotto il profilo procedurale, ma anche arricchita di importanti riferimenti di portata sostanziale.

Le novità segnalate in questa sede – ripercorse anche nella recente Circolare dell'INL del 05 ottobre 2020 - attengono, nello specifico, alla disciplina in tema di diffida accertativa per crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro: provvedimento adottato dalla Direzione del lavoro per intimare il pagamento, entro 30 giorni, di somme dovute ai prestatori di lavoro per accertate "inosservanze alla disciplina contrattuale" (art. 12 D. Lgs. 124/2004).

Entrando nel merito delle modifiche apportate, occorre dar atto, in primo luogo, di alcune significative semplificazioni procedurali introdotte dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e cioè:

- l'abolizione del decreto direttoriale di convalida della diffida accertativa, mediante il quale quest'ultima acquistava valore "definitivo" e portata di titolo esecutivo.

La conseguente previsione per cui, in mancanza di accordo, la diffida accertativa diventa atto direttamente impugnabile, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, davanti al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto.

La legge di conversione, come anticipato, reca al contempo un' importante precisazione di carattere sostanziale, attinente all'individuazione dei soggetti responsabili per i crediti pecuniari nei confronti dei lavoratori.

E infatti, l'art. 12, comma 1, D. Lgs. 124/2004, specifica oggi, per come modificato, che la diffida accertativa viene rivolta (oltre che, ovviamente, al datore di lavoro), in generale, ai "soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati".

Tale precisazione si pone, evidentemente, in continuità con un consolidato orientamento diretto a interpretare in modo estensivo l'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, il quale, come noto, sancisce la regola della responsabilità solidale, tra committente e appaltatore, per gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Facilmente intuibili sono le ragioni (espresse, peraltro, nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2017) a supporto della ritenuta applicabilità del citato art. 29 anche oltre i casi d'appalto (ambito testuale di riferimento), e in particolare anche ai rapporti di subfornitura: motivazioni dirette a consentire che alla dissociazione tra datore di lavoro "formale" (appaltatore o subfornitore) e beneficiario "finale" della prestazione (committente) si accompagni l'effettiva tutela della posizione dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Orbene, è verosimile che i principi appena richiamati abbiano indotto il Legislatore ad ampliare la platea dei destinatari della diffida accertativa ex art. 12 D. Lgs. 124/2004, la cui notifica, come accennato, va oggi rivolta, in modo indifferenziato, ai concreti beneficiari della prestazione lavorativa, tutti solidalmente responsabili tra loro.

È evidente come il testo legislativo risulti formulato in modo piuttosto generico, dal momento che non delinea in modo compiuto la categoria degli effettivi "utilizzatori della prestazione"; sicché sembra opportuna qualche breve considerazione in ordine all'effettiva ampiezza dell'espressione in oggetto.

Vien da pensare che il nuovo art. 12 troverà certamente applicazione non solo nei riguardi delle imprese coinvolte nei rapporti appalto o subappalto (artt. 29 D. Lgs. 276/2003 e 26, comma 4, T.U.S.L.), somministrazione (art. 35, comma 2, D. Lgs. 81/2015) o distacco transnazionale (art. 4 D. Lgs. 136/2016), tutte solidalmente responsabili ex lege, ma, più in generale, anche nelle altre ipotesi di "decentramento" del processo produttivo.

Ne consegue che, in attesa delle prime indicazioni che emergeranno dall'applicazione della nuova norma, è bene che le aziende prestino particolare attenzione al descritto ampliamento della responsabilità per crediti da lavoro, oggi espressamente prevista anche in capo alla parte datoriale "non formale", quale effettiva beneficiaria della prestazione lavorativa.

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*Managing Partner e Chiara D'Angelo – Associate - Lexellent

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Circolare

Art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) - modulistica

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