Lavoro

Definizione agevolata dell' accertamento fiscale e conseguenze sull'accertamento contributivo

Nota a Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro e previdenza, sentenza n. 1369 dell'8.3.2021

di Gerardo Mauriello*

La Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro e previdenza, con l'ultima sentenza n. 1369 dell'8.3.2021 , ha chiarito la relazione intercorrente tra la definizione agevolata dell'accertamento effettuato in sede fiscale e gli effetti di essa sulla obbligazione contributiva previdenziale sorta sul medesimo accertamento.

In particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudice d'appello, il contribuente, socio di una ditta individuale, aveva impugnato la cartella di pagamento emessa dall'INPS per contributi a percentuale sul maggior reddito accertato in sede fiscale.

Lo stesso contribuente, avendo definito l'accertamento in sede fiscale a mezzo di apposito condono, aveva richiesto al giudice del lavoro l'annullamento della pretesa contributiva in ragione degli effetti che il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto produrre sulle pretese dell'INPS; la Corte d'Appello si è determinata per il rigetto.

Secondo il giudice del merito la questione fondamentale relativa agli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull'obbligazione contributiva previdenziale va risolta a mezzo della interpretazione del sistema delineato dagli artt. 38 e 39, c. 12, del DL n. 98/2011, convertito nella L n. 111/2011, in combinato disposto con l'art. 16 della L. 289/2002.

Sul punto la Corte d'Appello, richiamando un precedente della Suprema Corte n. 21541/2019 del 20.8.2019 , ritiene che:"..le disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflattiva del contenzioso tributario, allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui all'art. 39, comma 9, attraverso il pagamento di un importo a percentuale ridotto del tributo oggetto della lite…".

La detta disposizione normativa costituirebbe piena prova della irrilevanza delle disposizioni in materia di contenziosi tributari rispetto alle vicende di carattere previdenziale scaturenti dal medesimo accertamento, vicende regolate, invece, dall'art. 38 del medesimo DL n. 98/2011.

Pertanto, il giudice di legittimità, con ragionamento in questa sede condiviso dalla Corte d'Appello di Napoli, ha evidenziato nella indicata pronuncia che: "..La ripartita collocazione delle disposizioni tra gli articoli orienta l'interprete nel tenere su piani distinti le misure deflattive, del contenzioso fiscale e previdenziale. Inoltre, nel testo dell'art. 39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare la due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda i suoi effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia delle Entrate ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito….".

La definizione concordata, quindi, non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, in senso stretto, dell'accertamento compiuto dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 1 del D.L.gs n. 462/1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

In conclusione, evidenzia la Corte d'Appello che: "..risulta evidente che dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto..".

Il contribuente, in sintesi, avrebbe dovuto eccepire l'inidoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato l'avviso di addebito notificato dall'INPS, contestando, in maniera specifica, l'entità del reddito imponibile determinato nell'accertamento per adesione, a nulla rilevando, invece, l'aver definito il contenzioso tributario a mezzo di una cospicua riduzione dell'importo richiesto dall'Agenzia.

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*Gerardo Mauriello, avvocato specializzato in diritto del lavoro

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