Depenalizzazione: alla ricerca del reato perduto
In attuazione della delega per la “riforma della disciplina sanzionatoria”, prevista dall'articolo 2 commi 2 e 3 della legge 67/2014, il Governo ha predisposto due schemi di decreti legislativi volti all'abrogazione e alla depenalizzazione di alcune fattispecie, al fine di deflazionare il sistema processuale penale .
Iter avviato per la depenalizzazione
Questi due provvedimenti sono stati esaminati in fase “preliminare” nel Consiglio dei ministri del 13 novembre scorso. Le commissioni Giustizia di Camera e Senato il 2 e 3 dicembre hanno reso i loro pareri con osservazioni su entrambe i provvedimenti. Ora manca solo un nuovo passaggio al Cdm per l'’esame definitivo. Solo dopo questo via libera i due schemi approderanno alla “Gazzetta Ufficiale”.
Lo schema di Dlgs sulla depenalizzazione dei reati
Il primo dei due decreti, cioè lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 245) mira a depenalizzare una serie di reati, ovvero a trasformare alcune fattispecie penali in illeciti amministrativi. Si tratta di illeciti rispetto ai quali una sanzione certa in tempi rapidi è considerata avere forza di prevenzione maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale lungo e costoso, che rischia di concludersi con una mancata sanzione.
Oltre ad alcuni reati specificamente individuati, tra i quali spicca l’omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10mila euro, la depenalizzazione riguarda tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale. In particolare, si applica una sanziona amministrativa pecuniaria:
• da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
• da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
• da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
Numerose sono però le eccezioni. In ossequio ai criteri di delega, la depenalizzazione non si applica infatti ai reati in materia di:
• edilizia e urbanistica;
• ambiente, territorio e paesaggio;
• alimenti e bevande;
• salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• sicurezza pubblica;
• giochi d’azzardo e scommesse;
• armi ed esplosivi;
• elezioni e finanziamento ai partiti;
• proprietà intellettuale e industriale.
Si è scelto, poi, di non depenalizzare i reati in materia di immigrazione clandestina; il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; e la violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti.
L’abrogazione dei reati e l’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Il secondo decreto, cioè lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione dei reati e l’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (atto sottoposto al parere parlamentare n. 246) si propone, invece, di abrogare alcuni reati previsti dal codice penale e di sostituirli con degli illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili. Si tratta di fattispecie poste a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio, procedibili a querela e accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata.
L’obiettivo è quello di contrastare in maniera più efficace ed effettiva tali illeciti connotati da scarsa effettività, collocandone il disvalore sul piano delle relazioni private, attraverso una sanzione pecuniaria civile, accompagnata dal risarcimento del danno, che risulta più efficace ed effettiva e che, allo stesso tempo, consente un alleggerimento del carico di lavoro dei giudici penali. Le sanzioni civili sono così configurate:
• da euro 100 a euro 8.000 per gli illeciti in materia di onore e patrimonio;
• da euro 200 a euro 12.000 per gli illeciti relativi al falso in scritture private.
Una possibile individuazione della fattispecie
Di seguito, si riporta l’elenco dei reati trasformati in illeciti civili e depenalizzati attraverso specifica individuazione del legislatore, nonché, senza la pretesa di esaustività, dei reati depenalizzati in applicazione della clausola generale della «sola pena della multa o dell’ammenda».
La mappa delle fattispecie interessate
La mappa delle fattispecie interessate