Penale

Deposito telematico, valida la firma digitale generata con software diverso da quelli riconosciuti dall’ufficio

In base al regime emergenziale confermato dalla Riforma Cartabia fino all’avvio completo del processo telematico il documento trasmesso e firmato in via digitale non è sempre inammissibile ma solo irregolare se diverge dalle regole tecniche del DGSIA

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di Paola Rossi

L’apposizione della firma digitale sull’atto depositato via Pec è necessaria a pena di inammissibilità, ma se la firma digitale c’è è irrilevante il punto all’interno del documeno dove sia stata apposta. Quindi se, come nel caso concreto, viene utilizzato un software diverso da quello riconosciuto dal sistema informatico dell’ufficio del giudice l’atto è affetto da mera irregolarità, in quanto la firma digitale è sì elemento necessario - come previsto dalla normativa emergenziale e come confermato dalla riforma Cartabia fino all’avvio del procedimento telematico - ma non rileva dove graficamente sia stata apposta.

La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 51409/2023 - ha perciò annullato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto inammissibile un reclamo contro l’applicazione dell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario perché a suo dire l’atto era sprovvisto tanto di firma del difensore in calce allo stesso quanto di firma digitale.

Il Tribunale non aveva cioè ritenuto come valida firma digitale quella utilizzata dal difensore di fiducia perché era stata generata col software Aruba Pec che la appone non in calce, ma in alto a sinistra del primo foglio.
La Cassazione prima di tutto precisa che l’assenza di firma in calce all’atto è rilievo che non ha sostanza giuridica se il documento è totalmente realizzato e trasmesso in via informatica: infatti, per la firma in calce, esso avrebbe dovuto essere stampato, firmato e infine scannerizzato per trasmetterlo telematicamente. Questione che, appunto, non si poneva per il documento creato e inviato in formato digitale. Ma neanche la mancanza di firma digitale poteva essere asserita in quanto la Cssazione propende per l’orientamento che ravvisa come mere irregolarità le divergenze tecniche di sola rilevanza formale della modalità di inserimento della firma digitale.

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