Difensore, no al sequestro degli atti pertinenti al reato
Nullo il sequestro disposto dal pubblico ministero sui beni del difensore pertinenti al reato necessari all’accertamento dei fatti che non sono però corpo del reato.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27988, respinge il ricorso della pubblica accusa contro la decisione del Tribunale del riesame di annullare il provvedimento con il quale si disponeva la ricerca e il sequestro di tutte le pratiche dell’avvocato relative all’ammissione al gratuito patrocinio.
Un provvedimento, disposto dal pubblico ministero nell’ambito di un’indagine che vedeva coinvolto il professionista accusato di aver falsificato la firma del cliente in calce ad una domanda di ammissione al beneficio.
Sul luogo della perquisizione era presente anche un consulente del pubblico ministero, con il compito di estrarre copia forense dei dati telematici presenti sui supporti fissi e mobili usati dall’indagato. La polizia giudiziaria aveva dunque asportato due hard disk, senza sequestrare cellulari o pen drive.
Per i giudici del riesame, ai quali la Suprema corte si allinea, era comunque troppo. Il provvedimento è, infatti, stato annullato, per quanto riguardava le pratiche di ammissione al patrocinio a spese dello Stato diverse da quelle dell’assistito oggetto di indagine. Per i giudici il sequestro di atti realtivi ad altri soggetti, non era possibile neppure a fronte degli accertamenti della guardia di finanza dai quali risultava che il legale, che aveva un precedente specifico, aveva dei redditi da ricondurre alle liquidazioni per partiche di gratuito patrocinio superiori a quelle dei colleghi del foro.
Inutilmente il Pm chiarisce la necessità di accertare altre falsificazioni oltre alle due precedenti e lamenta un sindacato non consentito sulle ipotesi dell’accusa. Ma tutto questo non basta a superare la tutela che l’articolo 103, comma 2, del Codice di rito penale garantisce ai difensori, che limita la possibilità di sequestro al corpo del reato.
Secondo i giudici di legittimità, la norma va interpretata in senso stretto. Devono dunque fuori dal sequestro, a pena di inutilizzabilità, le cose pertinenti al reato, necessarie per l’accertamento dei fatti. Per le quali il sequestro probatorio è invece in genere previsto, allo scopo di acquisire elementi utili agli sviluppi investigativi.