Civile

Diffamazione per il giornalista che riporta indagini passate senza informare degli esiti successivi

Per la Cassazione vi è un onere di controllo legato al fatto che gli atti giudiziari, anche decisori, sono suscettibili di <i>variatio</i>

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione qualifica come diffamatoria la pratica di richiamare negli articoli di giornale atti giudiziari individuanti ipotesi accusatorie risalenti nel tempo senza averne verificato gli esiti. Il giornalista infatti è sempre tenuto ad accertare la veridicità di quanto scrive senza la possibilità di trincerarsi dietro il diritto di cronaca neppure quando riporti spezzoni di indagini contenute in atti giurisdizionali non definitivi che come tali necessariamente "devono sfociare in una conclusione positiva o negativa nei confronti dell'indagato", non potendo rimanere immutati a distanza di "molti anni".

Lo ha chiarito con una innovativa ordinanza, segnalata per il "Massimario" (n. 21969/2020 ), la Terza Sezione civile della Corte di cassazione respingendo il ricorso dell'Editoriale Il Fatto, dell'allora direttore e del giornalista che aveva firmato il pezzo. Confermata dunque la condanna emessa dalla Corte di Appello di Catania a risarcire 30mila euro a titolo di danno morale agli eredi di un avvocato erroneamente indicato come destinatario di una indagine della Dda per traffico d'armi.

L'affermazione, ricostruisce la decisione, era contenuta in un articolo pubblicato nel giugno 2010, intitolato "'Le relazioni pericolose di Dell'Utri", e riguardante un procedimento penale nei confronti dell'ex senatore per la strage di Capaci, conclusosi nel maggio 2002 con l'archiviazione da parte del Gip del Tribunale di Caltanissetta. Nel pezzo si faceva riferimento a un bloc-notes sequestrato a Dell'Utri, in cui si riportavano "numerosi contatti intrapresi dall'avvocato catanese, indagato in passato dalla Dda di Catania per traffico d'armi". Il passaggio effettivamente presente nel decreto di archiviazione, venne però cancellato nel 2005, su istanza del de cuius, perché falso, ed il Gip dispose la correzione e la relativa annotazione sul decreto stesso.

Il Tribunale assolse il giornalista ritenendo che non poteva farsi carico anche di verificare eventuali errori contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, ma la Corte di Appello invece ha stabilito che era esigibile il dovere di aggiornarsi sull'esito dei fatti tanto più che erano passati 8 anni e non vi era alcuna urgenza nella pubblicazione.
Nel ricorso di legittimità, la società editoriale ribadisce la scriminante del diritto di cronaca per il giornalista che si era attenuto al contenuto di un atto giudiziario mente l'ipotesi della "correzione" del decreto era una eventualità "talmente imprevedibile", "da non poter generare un obbligo di verifica".

La Suprema corte riafferma però che la natura della fonte non esonera mai il giornalista "dall'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia". E, prosegue il ragionamento, "se ai fini della scriminante è sufficiente che l'articolo del giornalista corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria; non potendosi pretendere che dimostri la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria", allora, "del tutto logicamente, si deve desumere a contrario che il giornalista dovrà effettuare il suo personale scandaglio sulla veridicità della notizia in relazione a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale nel caso in cui si sia percorso un non indifferente tratto di tempo tra l'atto giudiziario e il momento in cui quest'ultimo viene diffuso tramite l'articolo".

L'esonero da responsabilità (riconosciuto da Cass. 2271/2005) per il caso in cui l'informazione "provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria", infatti, "non può non correlarsi a contingenti notizie di cronaca quotidiana su indagini e arresti", e dunque lungi dall'esonerare da ogni verifica, "conforma quest'ultima alla situazione cronologico giuridica in cui si rinviene la fonte".

L'individuazione, in conclusione, del contenuto dell'onere di controllo della veridicità come specificamente conformato nella ipotesi in cui la fonte è un atto giudiziario trova un criterio temporale da cui la prospettazione dei ricorrenti richiede un ingiustificato esonero, tenuto conto altresì del fatto che gli atti giudiziari, anche qualora siano decisori, sono suscettibili di variatio e quindi di superamento per fenomeni giuridici sopravvenuti

Del resto, "nel diritto penale, è ovvio che l'archiviazione non attinge neppure al valore del giudicato; lo stesso giudicato penale, poi, può essere oggetto di rescissione; analogamente, il giudicato civile è sensibile alla revocazione".

Non è dunque sufficiente per andare esente da responsabilità scrivere "indagato in passato", dopo aver attinto ad un decreto di quasi dieci anni prima, senza menzionarne l'archiviazione. Così "la notizia si presentava in sé capziosa, non potendosi riportare che una persona è stata indagata in passato senza nulla dire dell'esito dell'indagine".
Circostanze prosegue la Corte "in iure rilevanti per ravvisare l'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, una volta rivelatasi non vera la notizia, e ciò al di là dell'omesso controllo della verità della notizia stessa al momento in cui venne riferita".

Tutto ciò comporta, conclude la Cassazione, che qualora "si riferisca una notizia potenzialmente lesiva dell'onore e de la reputazione di una persona, emergente da un decreto di archiviazione ex articolo 409 o ex articolo 410 c.p.p., il giornalista controlli, nel caso di cui all'articolo 409 c.p.c., se il decreto sia stato opposto, e in ogni caso se al decreto non sia sopravvenuta la riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 c.p.p., giacché entrambe le evenienze si prestano a incidere, per quanto come eventualità, sull'attualità e sulla verità del decreto di archiviazione".

Infine, la stessa possibilità di correzione del decreto di archiviazione e la previsione della relativa annotazione, rende esigibile che ove si riferisca di un provvedimento del Gip, si tenga conto di tale possibilità di correzione e dunque se ne accerti il reale contenuto prima di darne diffusione. Nel caso in esame, invece, il giornalista nella comparsa di risposta aveva affermato di essere entrato in possesso di copia del decreto nel 2012 e di averla conservata per poi "riutilizzarla otto anni dopo per redigere l'articolo".

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