DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA NEL CONTRATTO A TERMINE
In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, il lavoratore può rassegnare le dimissioni prima della scadenza del termine soltanto in presenza di una giusta causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore recede immediatamente dal rapporto di lavoro ed ha diritto ad un risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista.Anche nell’ipotesi in cui non sia espressamente richiesto dal contratto collettivo o da quello individuale, è opportuno comunicare le dimissioni tempestivamente con atto scritto che contenga l’indicazione della data, dell’indirizzo della società o della persona cui è rivolto, della giusta causa che ha determinato il recesso. Tale lettera può essere consegnata al diretto superiore o alla direzione del personale o, in alternativa, inviata tramite raccomandata e deve espressamente far riferimento alla giusta causa ed ai fatti che il lavoratore assume a base della medesima. Anche le dimissioni per giusta causa sono soggette alla procedura di convalida introdotta dalla riforma Fornero.In linea generale, la giurisprudenza riconosce la sussistenza di una ”giusta causa” di dimissioni in caso di gravi inadempimenti del datore nell’ambito del rapporto di lavoro (ad esempio, omessa corresponsione della retribuzione per diversi mesi, omesso versamento dei contributi previdenziali, molestie sessuali, dequalificazione professionale).Nel caso specifico, pertanto, occorrerà rivolgersi ad un legale per valutare le circostanze del caso.