Amministrativo

Dipendente pubblico assolto, la Pa decide l'entità del rimborso delle spese legali

di Francesco Machina Grifeo

Per il Consiglio di Stato, sentenza del 22 agosto 2023, n. 7917, il quantum non può essere deciso dal Tar, né l'amministrazione deve attenersi alla somma liquidata dal Coa nei rapporti tra legale e assistito

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Spetta all'amministrazione, previo pare dell'Avvocatura di Stato, e non alla giurisdizione (Tar) la quantificazione del rimborso delle spese legali affrontate dal dipendente pubblico per difendersi in un procedimento penale in cui è stato coinvolto in virtù delle proprie funzione e da cui poi è stato assolto. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza del 22 agosto 2023, n. 7917, accogliendo il ricorso del Ministero della Difesa contro la decisione del Tar Campania che, dopo aver parzialmente accolto la richiesta di rimborso di un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri (inizialmente negato), lo aveva quantificato in via "complessiva ed equitativa", nella misura complessiva di 20.000 euro.

Per il Ministero della Difesa, il Tar ha errato in quanto, una volta annullato il diniego di rimborso delle spese di patrocinio legale, non avrebbe potuto anche stabilirne il quantum, dovendo rimetterne la determinazione all'Amministrazione.

Il Carabiniere si è difeso sostenendo la natura paritetica del rapporto "in cui il dipendente pubblico vanta, alla ricorrenza dei presupposti di legge, un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale", scevro da apprezzamenti di natura discrezionale e rispetto al quale il parere rimesso all'Avvocatura dello Stato sarebbe una mera manifestazione di scienza o di giudizio.

I Giudici di Palazzo Spada nel dare ragione all'amministrazione ricorrente hanno affermato che ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale, spettanti ad un dipendente pubblico, titolare, perciò solo, di un interesse legittimo, l'amministrazione ha un "peculiare potere valutativo con riferimento all'an ed al quantum", dovendo verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per il rimborso nonché la congruità delle spese, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Avvocatura di Stato.

Tale atto consultivo, inoltre, proprio in ragione della sua "natura tecnico-discrezionale", non deve attenersi all'importo preteso dal difensore oppure "a quello liquidato dal consiglio dell'ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l'assistito, ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive ed, in quanto tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme di settore".

Per queste ragioni la II sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Ministero contro il capo della sentenza di primo grado, che aveva quantificato, in via "complessiva ed equitativa", le spese di patrocinio legale spettanti al luogotenente dell'arma dei carabinieri. Per il Collegio dunque il giudice di primo grado, dopo aver annullato il provvedimento di diniego e accertato l'an debeatur, si sarebbe dovuto limitare a rimetterne la quantificazione dell'importo dovuto all'amministrazione perché vi procedesse con l'ausilio dell'avvocatura dello Stato.

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