Civile

Direttiva Copyright, equo compenso per l'uso online delle pubblicazioni giornalistiche

E' in vigore dallo scorso 12 dicembre il D.Lgs, 177/2021, in attuazione della dir. (UE) 2019/790, che introduce importanti novità su utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione

di Chiara Luzzato*

L'attuazione in Italia della c.d. "Direttiva Copyright" (Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale) ha portato diverse novità nella materia autorale.

Tra le norme introdotte dal D.Lgs. 177/2021, in vigore dallo scorso 12 dicembre 2021, si rilevano anzitutto quelle relative all'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico (notizie o altri argomenti veicolati tramite Internet) da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

La nuova normativa (articolo 43-bis l.d.a.), recependo e addirittura andando oltre i contenuti della Direttiva Copyright, riconosce agli editori di pubblicazioni giornalistiche i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico, nonché il diritto ad un equo compenso per l'uso online delle stesse da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Fanno eccezione gli utilizzi privati o non commerciali e gli estratti molto brevi.

Il compenso va determinato in accordo tra le parti, facendo riferimento ai criteri che l'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) indicherà in un regolamento ancora in via di emanazione e, in ogni caso, tenendo conto del numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori, del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti dagli editori e dai prestatori di servizi della società dell'informazione per investimenti tecnologici e infrastrutturali e dei benefici economici derivanti loro dalla pubblicazione (visibilità e ricavi).

La legge prevede anche che, a richiesta dell'interessato, i prestatori dei servizi della società di informazione siano obbligati a comunicare i dati necessari per stabilire l'entità dell'equo compenso; se non provvedono in tal senso entro 30 giorni, l'AGCOM può comminare una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1% del fatturato ottenuto nell'ultimo esercizio precedente la notifica della contestazione.

In mancanza di intesa, le parti possono sempre rivolgersi al Tribunale delle Imprese o all'AGCOM.

La nuova normativa riconosce il diritto a un corrispettivo anche agli autori: gli editori, infatti, dovranno versare agli autori delle pubblicazioni un importo compreso tra il 2% e il 5% dell'equo compenso ricevuto.

I diritti previsti dall'art. 43-bis l.d.a. si estinguono 2 anni dopo la pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della stessa.

Altra novità introdotta dal Decreto attuativo in esame è rappresentata da una serie di eccezioni e limitazioni alle norme sul diritto d'autore (articoli da 70-bis a 70-sexies l.d.a.) tra cui si richiama in particolare:

• la libertà per il riassunto, la citazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere per fini d'insegnamento - anche nel caso in cui vengano effettuate con mezzi digitali - con l'esclusione del materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione, degli spartiti e delle partiture musicali, e quando siano disponibili sul mercato licenze di carattere volontario che possono regolamentare tali utilizzi;
• la libertà per le riproduzioni e l'estrazione di testo e di dati da reti e banche dati , da parte di chi ne ha legittimamente accesso, quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.

Il Decreto in esame innova anche in relazione all'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore da parte dei prestatori di servizi di condivisione online (art. 102-sexies e ss. l.d.a.).

Questi ultimi, quando concedono l'accesso a quantità di opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto sia direttamente che indirettamente, devono ottenere una previa autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante un accordo di licenza.

Tale autorizzazione è necessaria anche quando gli utenti non agiscono per scopi commerciali, ovvero laddove la loro attività non genera ricavi significativi.

Nel caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione, i prestatori di servizi sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione e di messa a disposizione del pubblico (art. 102-septies l.d.a.), ma la responsabilità è esclusa per i nuovi soggetti che operano nel mercato UE da meno di 3 anni e con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, come anche per i prestatori di servizi che riescano a dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi per:
ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;
impedire che siano rese disponibili opere e altri materiali per i quali hanno ricevuto le informazioni dai titolari dei diritti;
disabilitare l'accesso o rimuovere dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione ed interdirne il caricamento in futuro (l'intervento deve avvenire tempestivamente dopo la ricezione di una motivata segnalazione da parte dei titolari dei diritti). 

Per poter escludere la responsabilità del prestatore, inoltre, l'art. 102-septies l.d.a. stabilisce che vanno presi in considerazione anche altri criteri, ovverosia la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio, la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti, la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

Il prestatore è tuttavia sempre responsabile se pone in essere atti diretti a facilitare la pirateria in materia di diritto d'autore.

Altra significativa novità si riferisce al trasferimento dei diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi a carattere patrimoniale.

Alla norma già esistente in base alla quale gli stessi possono essere acquistati, alienati e trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge (art. 107 l.d.a.), il D.lgs. n. 177/2021 aggiunge un secondo comma secondo cui spetta una remunerazione agli autori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti. La remunerazione deve essere adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, tenendo comunque conto della particolarità del settore di riferimento e dell'eventuale esistenza di accordi di contrattazione collettiva.

L'autore ha altresì il diritto di richiedere un corrispettivo forfettario quando il contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.

Le pattuizioni contrarie a quanto previsto dall'art. 107 l.d.a. sono da ritenersi nulle. 

Con l'articolo 110-ter l.d.a. si introduce una nuova disposizione volta a migliorare le negoziazioni del diritto d'autore: l'AGCOM è deputata a fornire assistenza nella negoziazione di licenze d'uso di opere audiovisive su servizio di video on demand tra il titolare dei diritti e gli operatori del settore.

Infine, è degno di nota il nuovo art. 110-quater l.d.a. che prevede un obbligo di informazione per i cessionari e i licenziatari verso gli autori e gli artisti di cui sfruttano le opere e le prestazioni.

Le informazioni (sull''identità dei soggetti interessati, sulle modalità di sfruttamento, sui ricavi generati inclusi gli introiti pubblicitari e il merchandising, sui numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati ecc.) vanno fornite con cadenza semestrale e devono essere aggiornate e complete.

A questo proposito, il potere di vigilanza e sanzionatorio spetta ancora una volta all'AGCOM che può comminare una sanzione amministrativa pecuniaria al soggetto inadempiente.

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*A cura di Chiara Luzzato, consulente legale Studio Torta

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