Lavoro

Dirigenti medici, il taglio della retribuzione accessoria tiene conto delle cessazioni

La Cassazione, ordinanza n. 6863 depositata oggi, illustra le modalità di determinazione del taglio disposto dal Dl 78/2010 in tema di “stabilizzazione finanziaria”

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di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza n. 6863 depositata oggi, fa chiarezza sulle modalità di determinazione del taglio delle retribuzioni dei dirigenti medici disposta nel 2010 a seguito della crisi economica e della necessità di risanamento del sistema sanitario. Il Dl 78/2010 in tema di “stabilizzazione finanziaria” chiariva infatti che dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010. Ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nelle parole della Sezione lavoro, ciò significa che “in tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, ove non sia stata fatta tempestiva applicazione delle regole per la riduzione dei fondi contrattuali, prevista dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, l’operazione rideterminativa ex post va compiuta nel modo che segue: 1) innanzitutto, va effettuato il ricalcolo del fondo con cristallizzazione nell’importo corrispondente a quello dell’anno 2010; 2) successivamente, l’importo così ricalcolato va riproporzionato in conseguenza della riduzione del numero dei dirigenti cessati dal servizio; 3) infine, occorre procedere alla suddivisione dell’ammontare complessivo delle risorse per i trattamenti accessori, come cristallizzato e riproporzionato, per il numero dei dirigenti in servizio in ragione della graduazione”.

Ne consegue che, qualora le somme percepite dai dirigenti siano superiori a quanto ad essi spettante in virtù del ricalcolo così effettuato, occorrerà detrarre dal percepito il minor importo spettante, così individuando, per ciascun dirigente medico, gli importi da restituire.

Se la norma contenuta nel Dl stabilizzazione non è stata applicata, prosegue la decisione, per rideterminare la somma ex post si deve procedere attraverso: il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell’articolo 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato; il calcolo di quanto spettante a ciascun medico; la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico; la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire.

Potrà essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo quanto la Asl aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa.

La Corte d’Appello, conclude la Cassazione, pur avendo correttamente ritenuto legittima la riduzione delle risorse disposta dall’articolo 9, comma 2-bis, del Dl n. 70 del 2010, ha ritenuto che non sia stata corretta la modalità della riduzione del trattamento accessorio variabile, operata attraverso una trattenuta percentuale del 30%. Ma ha poi calcolato il dovuto prendendo a base quanto erogato fino al novembre 2012 e quanto erogato dopo quel mese, determinando la differenza, ma senza mostrare di avere considerato l’avvenuta riduzione dei Fondi per effetto delle cessazioni dal servizio, profilo che è in sostanza contestato in chiusura del secondo motivo di ricorso della Asl e che va viceversa verificato per avere certezza di una corretta determinazione del dare-avere

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