Civile

Dirigenza pubblica, nessun diritto a un nuovo incarico

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Pubblico impiego – Dirigenti – Conferimento e rinnovo di incarichi dirigenziali– Interesse legittimo di diritto privato – Risarcimento danno – Ammissibilità – Condizioni – Violazione dei criteri di correttezza e buona fede.
Fanno capo al dirigente pubblico due distinte situazione giuridiche soggettive: rispetto alla cessazione anticipata dell'incarico il dirigente è titolare di un diritto soggettivo che se ritenuto sussistente da titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale e al risarcimento del danno; a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere solo un interesse legittimo di diritto privato che se ingiustamente mortificato non legittima il dirigente a richiedere l'attribuzione dell'incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi subiti. Non vanno confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla Pa di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost. sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione (Nella specie la Corte di cassazione ha respinto la richiesta di una dirigente che al termine di un incarico di funzione sia stata trasferita a un incarico dirigenziale di studio e ricerca).
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 giugno 2020 n. 11891

Pubblico impiego – Dirigenti - Conferimento e rinnovo di incarichi dirigenziali - Posizione soggettiva del dipendente - Interesse legittimo di diritto privato - Fondamento - Lesione - Risarcibilità - Atti preliminari - Inclusione - Limiti.
In tema di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali hanno natura di determinazioni negoziali, a cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, sicché in capo al dipendente è configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato, che rientra nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ., e sussiste anche rispetto agli atti preliminari al conferimento dell'incarico. Tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la Pa.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 aprile 2015 n. 7495

Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Obblighi per l'amministrazione datrice di lavoro - Canoni generali di correttezza e buona fede - Applicabilità - Comportamento non conforme a tali precetti - Inadempimento produttivo di danno risarcibile - Automatismo nella scelta - Esclusione - Potere sostitutivo del giudice - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, che obbligano la Pa a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la Pa non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre a opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all'incarico).
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 24 settembre 2015 n. 18972

Impiego pubblico - Pubblico impiego privatizzato - Conferimento di incarichi dirigenziali - Comportamento della p.a. nella fase delle trattative - Rispetto dei criteri di correttezza e buona fede e dei principi - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Risarcimento dell'interesse legittimo di diritto privato leso - Configurabilità - Lesione del diritto al conferimento dell'incarico - Esclusione - Fondamento.
In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle trattative volte all'attribuzione di un incarico di funzione dirigenziale, il comportamento della Pa non conforme ai criteri di correttezza e buona fede , in quanto idoneo a far sorgere nell'interessato un affidamento per l'attribuzione dell'incarico (anche accogliendo l'istanza di trattenimento in servizio per un biennio oltre l'età pensionabile), poi non assegnato in assenza di adeguate forme di partecipazione dell'interessato medesimo al processo decisionale e senza l'esternazione delle ragioni giustificatrici della scelta (nella specie, non fornendo alcun elemento circa i criteri e le motivazioni che hanno indotto la P.A. a non conferire alcun incarico dirigenziale al lavoratore e, al contempo, ad attribuirne di analoghi ad altri dirigenti), comporta il risarcimento del solo interesse legittimo privato avente ad oggetto la correttezza, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, e non anche del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale, insussistente in assenza del contratto stipulato con l'amministrazione.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 settembre 2013 n. 21700

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