Penale

Diversa qualificazione del fatto ma stessa notizia di reato, ammesso l'uso delle intercettazioni

Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 7 ottobre 2021, n. 36353

di Pasquale Annicchiarico*

Con la sentenza n. 36353 depositata il 7 ottobre 2021 , la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla dibattuta vicenda dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi.

In particolare, tale recente pronuncia degli Ermellini ha inteso chiarire che "i risultati delle captazioni disposte nell'ambito di un procedimento non possono essere utilizzati in procedimenti diversi, tali dovendo intendersi quelli instaurati in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto dell'indagine nel corso della quale il mezzo di ricerca della prova sia stato autorizzato, anche se tale fatto è emerso dalle stesse intercettazioni, salvo che tra i fatti-reato, nonostante la differenza storica, sussista una connessione ex art. 12 c.p.p. o, comunque, un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, che vale a ricondurre ad unitarietà i procedimenti".

L'utilizzo è invece ammesso invece quando i procedimenti a carico dell'indagato nascono da una stessa notizia di reato, e ciò che muta è esclusivamente la diversa qualificazione giuridica del fatto.

Nel caso di specie, il ricorrente deduceva vizio di violazione di legge con riguardo all'inutilizzabilità delle intercettazioni, anche in considerazione di quanto recentemente statuito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 2020 .

Nello specifico, la difesa osservava che le intercettazioni erano state autorizzate nel procedimento presso la D.D.A. di Trento per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e di contrabbando, e successivamente gli atti erano stati trasmessi per competenza alla Procura di Bolzano, che apriva un nuovo fascicolo per altro reato (art. 416 c.p.).

L'insussistenza dell'iniziale reato ipotizzato (art. 416 bis c.p.), secondo la tesi difensiva, farebbe venir meno il presupposto della connessione, ed inoltre i reati contestati non avrebbero permesso l'arresto obbligatorio in flagranza.

Secondo i giudici di legittimità, il ricorso non meritava accoglimento, in quanto la notizia di reato (nonché i fatti) erano gli stessi sia per il procedimento iniziato dalla D.D.A. di Trento (per la ipotizzabilità del reato ex art. 416 bis c.p.) e sia per il procedimento poi proseguito dalla Procura della Repubblica di Bolzano dopo la trasmissione degli atti da parte della D.D.A. di Trento. Trattandosi di un procedimento unico, non trovava dunque applicazione l'art. 270 c.p.p. come interpretato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, che individua l'inutilizzabilità delle intercettazioni "in procedimenti diversi".
Di fatto, i due procedimenti in oggetto nascevano da una stessa notizia di reato, e ciò che era mutato, secondo la Suprema Corte, era solo la diversa qualificazione giuridica del fatto associativo.

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*A cura dell'Avv. Pasquale Annicchiarico, studio legale Dentons

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