Rassegne di Giurisprudenza

Divorzio: spese di alloggio per lo studente universitario fuori sede

a cura della Redazione Diritto

 

Famiglia - Separazione e divorzio - Spese straordinarie per i figli - Studente universitario fuori sede- Ripartizione pro quota - Duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali e capacità lavorativa  
Le spese di alloggio per il figlio studente fuorisede non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto de l duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi. La contribuzione alle spese straordinarie riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dal regime ordinario della vita dei figli. Per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni 1, Ordinanza del 30 maggio 2023, n. 15215


SEPARAZIONE E DIVORZIO - Separazione - Spese straordinarie per i figli - Ripartizione pro quota - Necessità - Esclusione - Ripartizione a seconda delle effettive disponibilità e della capacità di lavoro - Sussiste. (Cc, articolo 337-quater)
La determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni 1, Ordinanza dell'8 marzo 2023, n. 6933

Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere assegno di mantenimento per il figlio - Spese straordinarie - Natura onnicomprensiva della dizione - Distinte categorie in essa contenute - Caratteristiche - Conseguenze in tema di azionabilità quale titolo esecutivo
In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni 1, Ordinanza del 13 gennaio 2021, n. 379

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - In genere rimborso delle spese per il mantenimento del figlio - Mancata determinazione della misura del concorso dei genitori - Statuizione del rimborso nella misura della metà - Ammissibilità - Esclusione
Ove il coniuge separato, che abbia incontestabilmente tenuto con sé il figlio, azioni giudizialmente il diritto di regresso nei confronti dell’altro coniuge al fine di ottenere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie sullo stesso gravanti, queste ultime, in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi dettato dall’art. 148 c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni 6, Ordinanza del 14 dicembre 2016, n.25723