Comunitario e Internazionale

Divorzio transnazionale, possibile una sola residenza abituale

Poco importa che una persona divida la propria vita tra due Stati membri perché, in ogni caso, la residenza abituale rimane unica

di Marina Castellaneta

La residenza abituale, necessaria per individuare il giudice competente tra gli Stati membri dell’Unione europea a pronunciarsi in materia di divorzio transnazionale, è unica e va individuata secondo i parametri fissati da Lussemburgo. Poco importa, quindi, che una persona divida la propria vita tra due Stati membri perché, in ogni caso, la residenza abituale rimane unica. Lo ha chiarito la Corte Ue con la sentenza (C-289/20), con la quale, per la prima volta, gli eurogiudici hanno affrontato i problemi derivanti dalla presenza di una doppia residenza abituale e precisato la corretta applicazione, del titolo di giurisdizione della residenza abituale. A rivolgersi a Lussemburgo è stata la Corte di appello di Parigi alle prese con la richiesta di divorzio di un francese sposato con una cittadina irlandese.

La coppia viveva in Irlanda ma l’uomo aveva avviato la causa di divorzio dinanzi ai giudici francesi sostenendo di avere stabilito il centro professionale a Parigi, luogo in cui tornava abitualmente. A suo avviso, quindi, esisterebbero due residenze abituali: una professionale e una personale. Il Tribunale di Parigi si era dichiarato privo di giurisdizione e la Corte di appello, prima di decidere, ha chiesto aiuto a Lussemburgo per alcuni chiarimenti sulla nozione di residenza abituale utilizzata come titolo di giurisdizione dal regolamento n. 2201/2003 su competenza in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale che, dal 1° agosto 2022, sarà sostituito dal n. 2019/1111.

L’articolo 3 del regolamento n. 2201 per stabilire quale è l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a pronunciarsi in materia di divorzio, utilizza il titolo di giurisdizione della residenza abituale dei coniugi o del convenuto o dell’attore. È così necessario individuare i parametri per determinare la residenza abituale che, in base alla giurisprudenza della Corte, sono la volontà dell’interessato di fissare il centro abituale dei propri interessi in quel territorio e un sufficiente grado di stabilità in quel luogo, da accertare caso per caso. È vero che una persona può avere due residenze ma, in base all’articolo 3 del regolamento n. 2201, la residenza abituale è unica.

Esclusa la possibilità di un cumulo di residenze abituali, la Corte Ue ha chiarito che la nozione va determinata non in base agli ordinamenti nazionali, ma secondo il diritto Ue perché è una nozione propria del regolamento n. 2201/2003. In caso contrario, d’altra parte, si potrebbe radicare un procedimento di divorzio in due diversi Stati membri e sarebbe difficile determinare in anticipo il giudice competente. La Corte ha precisato che il coniuge sembra avere un grado di integrazione in Francia anche perché esercita in modo stabile e permanente l’attività professionale in quel Paese, ma lascia l’accertamento ai giudici nazionali.

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