Penale

Dl Caivano, via libera al Senato con la fiducia –Testo alla Camera

Critici i penalisti: gli aumenti di pena massima e minima per i reati di lieve entità in materia di stupefacenti contraddicono i principi di proporzionalità

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di Francesco Machina Grifeo

Via libera in Senato (con 90 sì, 45 no, e zero astenuti) alla conversione in legge (con modificazioni) del cd. Dl Caivano (123/2023), norma “bandiera” del Governo Meloni che contiene “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile”, prevedendo un generale inasprimento delle pene e un accesso al carcere più facile per i minori. Il voto è passato con la “fiducia”. Per Boccia (Pd): “è sintomo che la maggioranza è spaccata”. Per Gasparri (Fi) la fiducia è giustificata dai 340 emendamenti: “una procedura chiaramente ostruzionistica” mentre “Caivano è urgente”. Il testo ampiamente modificato a seguito dell’esame presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari costituzionali, passa ora all’esame della Camera.

L’articolato si compone ora di 25 articoli (erano 14) suddivisi in 4 Capi: I (articoli 1-2) concerne interventi strutturali nel territorio del Comune di Caivano; II (articoli 3-9) disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della criminalità minorile; III (articoli 10-12) contiene disposizioni in materia di offerta educativa; IV (articoli 13- 16) disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (v. comunicato n. 118).

Molto critici i penalisti che bollano la legge come “carcerocentrica” e “contraria ai principi della Costituzione”. “Le iniziative del Governo in materia di stupefacenti – si legge in una nota delle Camere penali - rischiano di portare allo stremo un sistema carcerario oramai al collasso”. Sia gli aumenti della pena massima che minima per i fatti di lieve entità, spiegano i penalisti: “contraddicono ogni principio di proporzionalità e non risolvono in alcun modo”. Sullo stesso registro anche l’Associazione Antigone. Per il Presidente Patrizio Gonnella: le norme vanno “ampiamente riviste in direzione di una minore punibilità, in linea col sistema di giustizia minorile degli ultimi 30 anni”. Per Gonnella non vi è “alcuna emergenza criminalità giovanile”, visto che “negli ultimi dieci anni il numero delle denunce è stabile a 30.000 ”. “A preoccupare – prosegue - è l’aumento previsto delle pene da 6 a 18 mesi per i reati di lieve entità per quanto riguarda la legge sugli stupefacenti”.

Critici anche M5S che stigmatizza l’incapacità di affrontare adeguatamente i problemi legati alla violenza contro le donne e all’accesso dei minori ai siti pornografici, mentre viene data priorità a temi come il calcio rispetto a questioni educative e di prevenzione della criminalità giovanile. Mentre il PD ha posto l’accento sulla mancanza di misure preventive, interventi educativi e politiche sociali per favorire la responsabilizzazione e il recupero dei minori e ha sollevato preoccupazioni sull’impatto delle misure sulle strutture penitenziarie minorili.

Le novità in sede di conversione

Rilevanti le novità inserite in sede di conversione. Nel Capo IIDisposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile” all’articolo 3 è stato inserito un comma 2-bis che prevede il coinvolgimento delle Guardie giurate per segnalazioni urgenti di situazioni di pericolo ai servizi di emergenza sanitaria. Aggiunto anche l’articolo 3-bis relativo ad un “Osservatorio sulle periferie” per “monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città”. L’articolo 3-ter, anch’esso aggiunto reca invece “Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città”, con lo stanziamento di fondi.

Giro di vite anche sul porto d’armi con l’inserimento di un comma 1-bis all’articolo 4 (Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti con specifiche aggravanti) e la previsione di un aumento di pena di un terzo quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei pressi di una scuola; c) nelle vicinanze di istituti di credito, uffici postali o bancomat, parchi e giardini pubblici stazioni; d) di una riunione pubblica.

Uno degli interventi chiave ed anche più contestati è quello in tema di stupefacenti che modifica le pene per i reati qualificati di “lieve entità”. Viene infatti modificato l’articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (Dpr n. 309/1990): alle parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità ».

L’articolo 12 (Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione ) viene poi inserito un comma “01” sulla “Vigilanza” in cui si prevede che il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) individua i minori non in regola e “ammonisce senza ritardo il responsabile”.

Sempre in sede di conversione è stato aggiunto l’articolo 13-bis. (Disposizione per la verifica della maggiore età per l’accesso a siti pornografici) che vieta l’accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico “in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica”. Inoltre, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, “sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l’accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto”.

Infine, l’articolo 15-bis. Prevede il rafforzamento delle misure e dell’operatività dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

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