Penale

Dl Ristori Bis, Avvocati: cambiare le norme sui processi in Corte d'Appello, minate le garanzie

Le Camere penali denunciano l'intervento di una "manina tecnica" per "riscrivere il processo penale"; per l'Aiga si fa un "uso strumentale" del Covid per creare "un processo eterno"

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di Francesco Machina Grifeo

L'Unione delle Camere penali e l'Associazione italiana giovani avvocati scendendo in campo contro le norme emergenziali contenute nel Dl Ristori bis, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che intervengono pesantemente sulle modalità di celebrazione del processo di appello e sulla prescrizione.

Per i penalisti siamo alle "prove generali per riscrivere, al pari delle modalità del giudizio di Cassazione, la procedura dell'appello penale". La "fisicità della camera di consiglio – proseguono -, il mantenimento del giudice naturale precostituito, la scelta della parte in ordine alle modalità di partecipazione all'udienza sono le condizioni minime per affrontare l'emergenza senza definitivamente snaturare il processo di appello". E denunciano "una esperta manina tecnica" che avrebbe stravolto gli esiti del dialogo con il Governo introducendo "norme in contraddizione con quanto precedentemente comunicato e discusso".

Rincarano la dose i giovani avvocati: "Le norme proposte dal Governo sono in totale contrasto con il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, così come definiti dalla Costituzione e dalla Carta Europea dei diritti dell'Uomo". In tal modo proseguono si "scaricano sugli imputati le conseguenze dell'assenza di testimoni e consulenti tecnici, quando questi siano stati colpiti dal Covid o in isolamento fiduciario".

Per i penalisti, la prima conseguenza del fatto che le Corti, nel periodo dell'emergenza Covid, siano chiamate a lavorare in Camera di consiglio senza l'intervento di P.M. e difensori "è la perdita definitiva di oralità e immediatezza". Il processo di appello, spiegano, "si trasforma in processo scritto, accentuandosi così la sua non condivisa funzione di mero controllo della valutazione del Primo Giudice", accentuando così "il carattere monocratico della decisione". I giudici infatti non condivideranno più gli atti e il luogo della deliberazione "né sarà possibile conoscere se tutti i giudici avevano a disposizione i materiali di ricerca o di riferimento predisposti dal Giudice relatore". Viene poi rovesciato il meccanismo previsto durante il primo lockdown dell'aprile scorso, "prevedendo che la parte possa chiedere di partecipare e non che possa decidere di non partecipare". La Camera di consiglio a distanza attaccano: "è la negazione della collegialità, anche per l'impossibilità di vederne garantita la segretezza" ed i collegamenti da remoto "non possono certo garantire da qualsiasi possibilità di intrusione".
Al contrario, "la fisicità della camera di consiglio con la contemporanea presenza dei giudici nell'aula è garanzia minima ed indispensabile per la tenuta del giudizio di appello". Mentre la richiesta di procedere alla discussione orale "può determinare lo spostamento della data di trattazione della causa, con modificazione della composizione del collegio", incidendo così sulla "individuazione del giudice naturale".
Infine, a causa della sospensione della prescrizione "l'imputato vede addirittura allungarsi il tempo della propria detenzione".

Un tema censurato anche dall'Aiga che denuncia "l'utilizzo strumentale dell'emergenza Covid per continuare a creare un ‘processo eterno' con una prescrizione infinita che nel caso del decreto viene sospesa per cause del tutto indipendenti dall'azione degli imputati e dei loro difensori".
I giovani legali ribadiscono poi "l'importanza della tutela del contraddittorio" che non è "un inutile orpello" ma uno strumento di garanzia degli imputati che non possono certo "essere tutelati con un processo solo cartolare". Palese poi l'incongruenza di obbligare l'imputato a richiedere la celebrazione "in presenza" venticinque giorni prima dell'udienza, "quando i termini per la notifica dell'appello ai difensori ed imputati a mente dell'artt. 601 comma 3° e 5° c.p.p. è di soli venti giorni". Ancora una occasione persa infine per intervenire sul legittimo impedimento di avvocati e imputati "attinti dal Covid o dall'obbligo di isolamento fiduciario".

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