Penale

Dl Ristori: tornano le udienze da remoto e deposito semplicato via Pec - L'analisi delle misure

Le norme Dl n. 137per il processo civile e penale si applicano fino al 31 gennaio

di Aldo Natalini

Remotizzazione delle udienze sia civili che penali, compimento “a distanza” degli atti istruttori relativi alle indagini preliminari e semplificazione delle modalità di deposito di atti, documenti ed istanze, d’ora in poi possibili anche via pec per evitare l’afflusso fisico nelle cancellerie.

Con queste misure emergenziali il decreto Ristori n. 137/2020 - pubblicato sulla Gazzetta in edizione straordinaria n. 269/2020, in vigore dal 29 ottobre - interviene anche in materia di giustizia, con una serie di previsioni urgenti valevoli per tutto il periodo di proroga dello stato di emergenza da Covid-19, quindi fino al 31 gennaio 2020. Non vi sono sospensioni dei termini processuali, stop ai processi “ad urgenza relativa” (come nella “fase 1 e 2”) o della prescrizione. In questa fase, l’obiettivo dell’esecutivo è consentire la prosecuzione dell’esercizio della giurisdizione - civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria - in sicurezza: ridurre i rischio di contagio per gli operatori interessati con la remotizzazione di una serie di attività, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e del difensore rispetto agli snodi processuali più rilevanti.

Nei giorni scorsi l’Anm aveva espresso preoccupazioni per l’avanzata della pandemia nei palazzi di giustizia, denunciando oltre ai rischi cui sono quotidianamente sono esposti, in ambienti angusti e inadatti, gli operatori tutti e l’utenza, la macchinosità del procedimento previsto per la trattazione scritta (finora prevista solo fino al 31 dicembre) e l’irrisolta questione (non affrontata dal Dl Ristori) della disciplina giuridica delle assenze per quarantena.

Nei giorni scorsi anche Ucpi aveva sottoscritto, insieme alle più importanti procure italiane, un documento comune rivolto al Governo e al Parlamento per fronteggiare la pandemia.

 

Processi civili penali e contabili sempre a porte chiuse

In funzione dell’esigenza di contrasto alla pandemia in atto si comprime la regola della pubblicità dell’udienza (garanzia del fair trial secondo l’articolo 6 della CEDU in tema di equo processo): fino a cessata emergenza sanitaria, le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebreranno sempre a porte chiuse, ai sensi deli articoli 128 del Cpc e dell’articolo 472, comma 3, del Cpp.

Stessa previsione è contemplata, all’articolo 25 del Dl, per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile dinanzi alla Corte dei conti, che si celebreranno anch’esse a porte chiuse ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Cgc.

 

Regole comuni sulla remotizzazione delle deliberazioni collegiali camerali

Come regola comune valevole sia per i procedimenti camerali sia civili che penali, l’articolo 22, comma 9, del Dl Ristori prevede che le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto, con la specifica che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato «camera di consiglio a tutti gli effetti di legge». Il giudice potrà dunque sedere anche in casa sua: la previsione dovrebbe porre rimedio ad un problema “logistico” che aveva ostacolato, nel precedente regime emergenziale, la remotizzazione delle udienze camerali (specie in sede di legittimità, essendo la Cassazione ufficio a giurisdizione nazionale con consiglieri provenienti da tutt’Italia).

In espressa deroga al disposto dell’articolo 221, comma 7, del Dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, il comma 7 dello stesso articolo 22 specifica altresì che giudice che si trovi in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 può partecipare all’udienza anche da remoto.

 

Il “pacchetto” sul processo penale  

Per quanto riguarda il pacchetto di misure allestite dal governo per il comparto della giustizia penale (ordinaria e militare), quanto anzitutto alla fase delle indagini preliminari l’articolo 22, comma 2, del Dl n. 137/2020 consente al Pm e alla polizia giudiziaria di avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti istruttori che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore e dei consulenti tecnici «nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini non si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza».

Le persone chiamate a partecipare all’atto istruttorio “a distanza” sono invitate «tempestivamente» (non vi è previsione di un termine perentorio) a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto, il quale avverrà in presenza di un ufficiale o agente di pg.

Il difensore dell’indagato partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.

Il pubblico ufficiale verbalizzante dà atto delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, dell’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del Cpp.

Con le medesime modalità il giudice della cautela può procedere all’interrogatorio di garanzia ex articolo 294 del Cpp (nel senso che questo adempimento non rientrava tra quelli “ad urgenza assoluta” nel corso della “fase 1” agli effetti sospensivi dell’articolo 83, comma 2, del Dl Cura Italia, vedi Cassazione, sezione II penale, n. 28937/2020, qui commentata il 26 ottobre scorso).

 

Detenuti in videoconferenza

La partecipazione a «qualsiasi udienza» - quindi anche innanzi al magistrato o tribunale di sorveglianza o al tribunale militare - delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, «in tutti i casi in cui la presenza fisica […] non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia  da COVID-19» è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto anche in assenza del consenso finora richiesto dal vigente articolo 221, comma 9, del Dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al Cpp.

 

Fase processuale: la remotizzazione delle udienze

Secondo lo schema dell’articolo 83, comma 7, del Dl Cura Italia, si prevede che le udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal Pm, dalle parti private e dai rispettivi rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di pg, da interpreti, consulenti o periti possano essere tenute mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell’udienza il giudice (ordinario e militare) fa comunicare dalla cancelleria ai difensori delle parti, al Pm e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.

I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

In caso di custodia dell’arrestato o del fermato nei luoghi di cura, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile, alla presenza di un ufficiale di pg verbalizzante, che attesta, tra l’altro, l’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del Cpp.

Le rinnovate disposizioni sulla “remotizzazione” dell’udienza penale non si applicano - salvo che le parti vi acconsentano espressamente - alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Questa espressa eccettuazione normativa recepisce la contrarietà - espressa anche nei giorni scorsi dall’Ucpi - ad ogni ipotesi di remotizzazione dell’attività di raccolta della prova e di discussione in ogni fase processuale che preceda la decisione del giudice.

 

Deposito della decisione collegiale

Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria (id est: 31 gennaio 2021).

 

La “cameralizzazione” dei giudizi penali innanzi alla Cassazione

Quanto ai ricorsi penali di legittimità proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del Cpp, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del Pg e dei difensori delle altre parti, a meno che non facciano espressa richiesta di discussione orale.

Il contraddittorio è garantito a livello cartolare: entro 15 giorni prima dell’udienza camerale, il Pg formula le sue richieste con atto spedito a mezzo pec alla cancelleria la quale provvede «immediatamente» ad inviarlo, stesso mezzo, ai difensori delle altre parti; queste ultime, a loro volta, entro 5 giorni antecedenti l’udienza, possono presentare le proprie conclusioni con atto scritto, da spedire sempre via pec.

L’eventuale richiesta di discussione orale - da inviarsi a mezzo pec alla cancelleria della sezione competente della Corte - è formulata per iscritto dal Pg o dal difensore cassazionista entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell’udienza.

 

Il “mini-pacchetto” sul processo civile

Limitatissime le previsioni relative al processo civile.

Al di là della regola - comune al processo penale e al giudizio contabile - della celebrazione delle udienze a porte chiuse, e della previsione sulla remotizzazione delle udienze camerali collegiali, l’articolo 22, comma 6, del Dl n. 137/2020 consente al giudice nei giudizi di separazione consensuale di cui all’articolo 711 del Cpc e di divorzio congiunto di cui all’articolo 9 della legge n. 898/1970, di sostituire le udienze civili dal deposito telematico di note scritte di cui all’articolo 221, comma 4, del Dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 77/2020. In tal caso è necessario però che tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno 15 giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

 

Arbitrati rituali e giurisdizione militare: rinvio

Le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 22 del Dl Ristoro, nonché quelle di cui all’articolo 221 del Dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 77/2020, si estendono anche agli arbitrati rituali e alla giurisdizione militare.

 

Deposito semplificato di atti, documenti ed istanze

Per assicurare livelli di efficienza degli uffici giudiziari in questa difficile fase pandemica, un documento congiunto dell’Unione camere penali - sottoscritto insieme alle più importanti procure italiane (Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Palermo, Catanzaro, Perugia, Reggio Calabria e Salerno) - nei giorni scorsi aveva suggerito, tra l’altro, di attribuire valore legale al deposito di atti del difensore mediante pec, salvo che sia possibile il ricorso al “Portale del deposito degli Atti”

L’articolo 23 del Dl Ristori sembra recepire in toto questa proposta.

Per quanto riguarda il penale anzitutto prevede che in espressa deroga all’articolo 221, comma 11, del Dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 77/2020, fino al 31 gennaio 2021,il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del Cpp presso gli uffici di Procura avvenga, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità che saranno stabilite in apposito provvedimento.

Inoltre per tutte le restanti tipologie di atti, i documenti e le istanze comunque denominati, sempre fino al 31 gennaio 2020, in pieno recepimento della proposta di cui sopra, è consentito il deposito con valore legale mediante pec inserita nell’apposito registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata (articolo 7 del dm n. 55/2011). Detto deposito deve essere effettuato mediante invio presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento ministeriale che sarà pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

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