Dl sicurezza, estesi Daspo urbano e “braccialetto” per i reati di stalking
Nel capo I del titolo II del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, contenente disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, troviamo alcuni interventi che riguardano specificamente il processo penale e più che la sicurezza pubblica mirano a salvaguardare e a tutelare la sicurezza “privata” della vittima del reato, implementando lo strumentario cautelare a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Allontanamento dalla casa familiare e braccialetto elettronico - È quest'ultima l'ipotesi dell'intervento realizzato con l'articolo 16, mediante il quale, operandosi sul disposto dell'articolo 282-bis, comma 6, del Cpp, si è estesa la possibilità di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo dell'esecuzione del provvedimento di esecuzione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare anche nelle ipotesi in cui si proceda per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.
In realtà, il novum, oltre a rispondere a esigenze di ragionevolezza sistematica, quando estende la possibilità di applicare lo strumentario elettronico di garanzia anche per reati più gravi rispetto ad alcuni di quelli per cui tale possibilità era già prevista, presenta particolare utilità operativa anche e soprattutto per la polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare, consentita appunto per i reati di cui all'articolo 282-bis, comma 6, del Cpp, tra cui, ora, vengono ricompresi i maltrattamenti e lo stalking.
Le disposizioni in tema di sicurezza pubblica - Mirano invece soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica, sotto diversi profili, le disposizioni contenute negli articoli 18 (accesso della polizia municipale al Ced interforze), 19 (sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte anche della polizia municipale), 21 (Daspo urbano), 23 (blocco stradale e ferroviario).
Accesso al Ced interforze da parte della polizia municipale - Risponde infatti a una opportuna esigenza di garantire i flussi informativi tra le forze di polizia, in un'ottica di rafforzamento del sistema di prevenzione e di sicurezza, la disciplina contenuta con l'articolo 18, che estende anche ai Corpi e servizi della polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti la possibilità di interrogare il Ced interforze previsto dall'articolo 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121.
Ora, viene più ampiamente prevista la possibilità per il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza di accedere al Ced interforze «al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate» (provvedimenti restrittivi della libertà personale, i rintracci degli scomparsi, ecc.).
Sperimentazione taser da parte delle polizie municipali - Non presenta particolari problemi l'estensione anche alla polizia municipale della sperimentazione di armi ad impulsi elettrici, già in corso presso le altre forze di polizia (articolo 19).
Pur nella consapevolezza della cautela nell'uso, è fin troppo evidente che la dotazione di uno strumentario ulteriore rispetto a quello tradizionale (armi da fuoco) consentirà una modulazione dell'intervento nel rispetto del principio di proporzionalità sotteso alla corretta applicazione della scriminante dell'uso legittimo delle armi (articolo 53 del Cp).
Daspo in specifiche aree urbane - L'articolo 21 integra l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, inserendo i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di determinati luoghi, con la possibilità di applicare il provvedimento di allontanamento del questore (Daspo urbano) nei confronti dei soggetti che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di tali luoghi.
Disposizioni in materia di blocco stradale - L'articolo 23 completa le misure a tutela della sicurezza pubblica, intervenendo in materia di blocco stradale e ferroviaria, attraverso l'irrigidimento dell'apparato sanzionatorio, con la palesata intenzione di contrastare più efficacemente gli episodi di blocco stradale o ferroviario, anche nella forma del mero assembramento, siccome lesivi non solo della sicurezza dei trasporti, ma anche della libertà di circolazione.
Controlli sul noleggio di autoveicoli - Al contrasto del terrorismo risponde la disciplina introdotta con l'articolo 17, contenente prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli.
Si è pensato di introdurre un sistema cautelare informativo, ponendo a carico dell'esercente l'attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti al Ced interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, al fine di consentire di verificare (tramite un segnale di “alert”) se a loro carico risultino specifici precedenti o segnalazioni delle forze di polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la prevenzione del terrorismo.
Estensione Daspo sportivo - L'articolo 20 estende l'ambito di operatività del Daspo previsto per le manifestazioni sportive dall'articolo 6 della legge 3 dicembre 1989 n. 401 anche ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ossia «agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del Cpp e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del Cp o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270 sexies del Cp».
Capo I del titolo II del Dl 113/2018