Penale

Dlgs 231/2001 e interesse dell'ente: rilevante anche un minimo risparmio di spesa

Nota a sentenza: Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 13218

di Fabrizio Ventimiglia e di Edoardo Baccari *

Con la Sentenza in commento, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, soffermandosi sul tema dell'interesse e vantaggio in caso di infortunio sul lavoro verificatosi in forza della mancata adozione di misure antinfortunistiche.

Con particolare riferimento all'interesse dell'ente, la Suprema Corte ha affermato che "la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza non assume rilievo". Tale circostanza, difatti, "Può operare soltanto in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare determinate cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica".

La vicenda processuale:

La Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado con la quale la Società in questione era stata ritenuta responsabile, ai sensi degli artt. 5 e 25-septies, d.lgs. 231/2001, del reato di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, commesso dal socio amministratore con delega alla sicurezza.

Quest'ultimo, infatti, veniva ritenuto responsabile dell'evento lesivo per non aver adottato le misure di prevenzione imposte dagli artt. 163 comma 1, 71 comma 4 lett. a) e 15, d.lgs. 81/2008.

Gli imputati presentavano, quindi, ricorso per Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse dell'ente, quale criterio soggettivo di imputazione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

In particolare, veniva affermato che il vantaggio conseguito dalla Società, consistito secondo la Corte d'Appello in un incremento della produttività, sarebbe meramente ipotetico. La Corte, inoltre, secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto conto, in sede di valutazione, dell'entità delle spese affrontate dalla Società per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, di gran lunga superiore al risparmio che l'ente avrebbe conseguito dal reato.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo tale motivo infondato.

I Giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito come sia del tutto irrilevante la circostanza per cui il risparmio fosse da considerarsi esiguo se rapportato alle ingenti spese ordinariamente affrontate dalla Società per la manutenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Secondo la Corte, infatti, il risparmio di spesa può consistere anche in una riduzione dei tempi di lavorazione; riduzione conseguita, nel caso di specie, mediante lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare, con l'adeguata segnaletica, le rispettive aree di azione.

Nella Sentenza viene inoltre ribadito come, avendo l'amministratore con delega alla sicurezza agito "nell'esclusivo interesse dell'ente", il criterio soggettivo di imputazione debba essere individuato nella prospettazione finalistica di perseguire, nel caso in scrutinio, un risparmio di spesa mediante tale condotta, risultando del tutto irrilevante che sia, poi, stato o meno concretamente raggiunto tale interesse.

Orbene, si tratta di un orientamento abbastanza consolidato da parte dei Giudici di legittimità, che confermano la necessità della massima attenzione che l'imprenditore deve tenere sui vari aspetti organizzativi – anche operativi – nell'esercizio dell'attività di impresa e nella pianificazione ed organizzazione della stessa.

Un orientamento in linea con l'attenzione che anche il Legislatore ha inteso dedicare ai comportamenti che – in linea generale – l'imprenditore deve tenere, avuto riguardo, da ultimo, al riformato articolo 2086 c.c., a proposito della necessità di dotare l'azienda di idonei assetti organizzativi, parametrati alle dimensioni e alla natura dell'attività di impresa.

Non v'è dubbio, quindi, che tale "idoneità" organizzativa debba necessariamente riguardare anche ogni aspetto rilevante nell'ambito della gestione, pianificazione e concreta attuazione della operatività aziendale.

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e di Edoardo Baccari (dello Studio Legale Ventimiglia)

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