Lavoro

Docenza a contratto resta lavoro autonomo anche se svolta per insegnamenti ufficiali

E se l’incarico comprende attività ulteriori rispetto all’insegnamento su materie caratterizzanti e fondamentali non scatta l’equiparazione con i professori di ruolo. La subordinazione va provata a sé

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di Paola Rossi

Il docente a contratto resta lavoratore autonomo rispetto al professore universtario anche quando insegna discipline ufficiali, fondamentali e caratterizzanti e svolge attività accessorie all’insegnamento quali esami, tesi di laurea, tutoraggi e partecipazioni a riunioni di ateneo. A meno che nel singolo caso specifico non si dimostrino caratteristiche specifiche della subordinazione nello svolgimento dell’incarico. Quindi, l’ufficialità del corso universitario o lo svolgimento in situazione coordinata e continuativa di altre attività connesse all’insegnamento non sono elementi sufficienti a superare lo steccato tra docenza a contratto e professore universitario e per farli coincidere nell’area del rapporto subordinato di lavoro.

Così la sezione Lavoro della Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 22603/2024 - ha precisato la caratteristica del rapporto di lavoro dei docenti a contratto, confermandone la natura di lavoro autonomo anche successivamente all’evoluzione normativa che ha ampliato la possibilità conferimento di corsi universitari a soggetti esterni. In effetti la possibilità per gli atenei di conferire incarichi di insegnamento a professori fuori ruolo prima era limitata a materia non ufficiali, poi sono state ricomprese quelle ufficiali ma non quelle fondamentali e caratterizzanti. L’ultimo step evolutivo ha praticamente azzerato tali limitazioni, ma non ha equiparato la volontà dell’ateneo di affidare a soggetti esterni taluni corsi di insegnamento alla mancata organizzazione dell’istituzione come ricorso abusivo a contratti a termine.

In aggiunta alla giurisprudenza già formatasi in materia la sentenza in commento precisa un ulteriore principio di diritto: «In ambito universitario, nel regime di cui all’art. 1, co. 32, della l. n. 549 del 1995 e poi del D.M n. 22 del 1998 e dell’art. 23 della l. n. 240 del 2010, le docenze a contratto sono tipici rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, anche quando gli incarichi didattici, che possono comprendere non solo l’insegnamento, ma anche le normali attività accessorie (esami, assistenza alle tesi di laurea; partecipazioni a riunioni di Ateneo; tutoraggi inerenti alla materia), sono conferiti per l’insegnamento di discipline “ufficiali”».

Da ciò deriva il permanere di una distinzione di rapporti tra Atenei e professori universitari di ruolo o a contratto che è anche fondamntalmente giustificata dalla scelta di affidare incarichi a persone di alta specializzazione o chiara fama in un determinato ambito o in una specifica disciplina di insegamento.

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