Domiciliari: evasione per l'imputato che va dalla sorella nella casa accanto per fumare una sigaretta
L'abitazione consiste in quello spazio ove la persona conduce la vita domestica con esclusione delle aree condominiali
Evasione dai domiciliari per la donna sottoposta a misura restrittiva che vada a fumare una sigaretta presso la contigua abitazione della sorella (anch'essa ai domiciliari) percorrendo un passaggio nascosto che collega le due abitazioni. Lo puntualizza la Cassazione con la sentenza n. 5277/22.
In particolare nei giudizi di merito era stato contestato alla ricorrente di essersi allontanata dalla propria abitazione ove stava scontando gli arresti domiciliari, senza un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, per recarsi presso l'abitazione della sorella, anch'essa in regime di arresti domiciliari. L'appellante ha eccepito come sarebbe carente l'elemento materiale del reato nella condotta della ricorrente che era stata vista fumare una sigaretta sul balcone della sorella in considerazione della limitata portata dell'allontanamento dall'appartamento di proprietà a quello attiguo della sorella. Peraltro l'aver avuto accesso attraverso un varco che collegava l'attiguo appartamento della sorella avrebbe costituito al più una violazione delle prescrizioni, ma in assenza di un non significativo e rilevante allontanamento, la condotta non doveva integrare il delitto di evasione. Inoltre l'immediato rientro in casa, avrebbe deposto per l'assenza del dolo. I giudici di merito con motivazione assolutamente condivisa dalla Cassazione hanno condannato l'imputato. E questo perché proprio le modalità attraverso cui era stato realizzato l'allontanamento dal luogo di detenzione per raggiungere la sorella aveva fatto ritenere sussistente, oltre all'allontanamento materiale, una precisa volontà di incontrarsi, pur in presenza di imposizioni che non consentivano lo spostamento dall'abitazione.
Il significato di abitazione
I Supremi giudici, proprio per rafforzare la tesi accusatoria, hanno delineato il significato di abitazione al fine di assegnare rilevanza penale alla condotta dell'agente che se ne allontana. E quindi la Corte, secondo un orientamento piuttosto consolidato, ha ritenuto che l'abitazione consista in quello spazio ove la persona conduca la vita domestica, con esclusione di ogni appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante. Il tutto per agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e non dell'aleatorietà. La Cassazione ha ritenuto, pertanto, inammissibile il ricorso e ha ravvisato il reato di evasione.