Civile

Domicilio digitale: validità della notifica all'indirizzo ReGIndE

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Processo telematico - Notifica telematica - Domicilio digitale - Indirizzo PEC - Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) - Notifica all'indirizzo (INI-PEC) - Nullità.
Il domicilio digitale previsto dal DL n. 179/2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal DL n. 90/2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali e idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 8 febbraio 2019 n. 3709

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Pronuncia in camera di consiglio ricorso per cassazione - Procedimento per la decisione in camera di consiglio - Notificazioni della cancelleria ai difensori delle parti del decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore - Notifica all'indirizzo telematico risultante dai pubblici registri - Necessità - Notificazione ad altro indirizzo risultante negli scritti difensivi - Esclusione.
Il decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., è ritualmente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore risultante dal Reginde, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.c. e dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, a nulla rilevando l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 17 ottobre 2018 n. 25948

Notificazione - Processo telematico - Perfezionamento della notificazione della sentenza e decorrenza del termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. - Indirizzo telematico tratto da albo professionale - Irregolarità formali che non ledono il diritto di difesa - Validità.
Il domicilio digitale a cui notificare gli atti a norma dell'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 coincide con l'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dagli elenchi INI PEC ovvero inserito presso il ReGIndE. Tale prescrizione implica un riferimento all'indirizzo di posta elettronica risultante dagli albi professionali in considerazione dell'art. 6 bis, D.Lgs. n. 82/2005, commi 2 bis e 5, per il quale il difensore deve comunicare il proprio indirizzo elettronico all'ordine di appartenenza e quest'ultimo è tenuto poi a inserirlo nei suddetti registri. Ciò è peraltro confermato anche dall'art. 5, legge n. 53/1994, da cui testualmente risulta che l'atto da notificare telematicamente deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata "all'indirizzo di posta elettronica che il destinatario ha comunicato al proprio ordine". Pertanto non può essere fatta valere la nullità della notifica digitale adducendo che l'indirizzo di posta elettronica è stato tratto dall'Albo professionale e non dai registri specifici. D'altra parte neppure mere irregolarità quali l'omessa indicazione del codice fiscale e la mancanza della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" risultano rilevanti ai fini della declaratoria di nullità della notificazione in quanto ciò che rileva è l'effettivo raggiungimento dello scopo della notifica, consistente nella reale conoscenza dell'atto notificato tale per cui risulta possibile esercitare il proprio diritto di difesa.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 28 settembre 2018 n. 23620

Procedimento civile - Notificazione - Al procuratore domicilio digitale - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Notificazione dell'atto di appello - Indirizzo pec - Necessità - Notificazione presso la cancelleria - Esclusione - Limiti.
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 8 giugno 2018 n. 14914

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi notificazione a mezzo pec - Indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi - Necessità - Indirizzo diverso indicato nell'atto - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento.
La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali e idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata a un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 25 maggio 2018 n. 13224

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Pronuncia in camera di consiglio procedimento ex art. 380 bis c.p.c. - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore - Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - All'indirizzo del difensore di fiducia risultante dal ReGIndE - Sufficienza - Al domiciliatario - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento ex art. 380 bis c.p.c., la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore è validamente effettuata all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 maggio 2018 n. 12876

Procedimento civile - Notificazione - In genere notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
•Corte di cassazione, sez, VI -1 civile, ordinanza 11 maggio 2018 n. 11574

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