DOPO 35 ANNI LA SERVITÙ È ACQUISITA PER USUCAPIONE
In merito al contenuto del quesito, preliminarmente, si può affermare che la servitù in oggetto rientra tra le cosiddette servitù volontarie, ossia quelle che hanno fonte in un atto negoziale, ovvero in un altro fatto idoneo a costituirle in conformità della legge. Infatti, tra i vari modi di costituzione delle servitù volontarie rientrano anche la “destinazione del padre di famiglia” e “l’usucapione” che riguardano le sole servitù “apparenti”, ossia quelle al cui esercizio sono destinate opere visibili e permanenti.Nel caso prospettato, è innegabile che, ad oggi (trascorsi 35 anni dal passaggio dal carbone al gasolio), il predetto diritto di servitù esiste e insiste sulla cantina privata, essendosi costituito, comunque, per usucapione in quanto vi è la presenza di “opere visibili e permanenti” (la tubazione del gasolio/metano).Inoltre, visto che tra i casi di estinzione delle servitù non rientra la semplice “opposizione” del proprietario del fondo servente (ossia della “cantina privata”), ne deriva che il diritto di servitù “prosegue” senza la necessità di una nuova e diversa “trattativa privata”.