Dopo il congedo di maternità sì a quello supplementare previsto dal Ccnl
Non scatta la discriminazione del genitore maschio se la concessione è legata alle dirette conseguenze del parto
La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza sulla causa C-463/19 ha dettato il perimetro di legittimità del congedo supplementare, che segue quello legale di maternità, previsto dalla contrattazione collettiva e mirato alla protezione post partum delle donne e della neonata relazione madre-figlio. È quindi legittimo se legato alla protezione della madre che si occupa in prima persona del figlio e non alla qualità di genitore, altrimenti scatterebbe la violazione del divieto di discriminazione tra uomini e donne.
La soluzione del rinvio pregiudiziale - Nel risolvere il rinvio pregiudiziale originato dai giudici francesi La Cgue chiarisce i due profili che il giudice nazionale deve valutare per stabilire la rispondenza dell'istituto di secondo livello alle disposizioni della direttiva 2006/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il primo riguarda la connessione al periodo legale di maternità, che ne determina di fatto un allungamento tenendo in considerazione le esigenze della donna legate al parto e alla tutela della relazione tra la neomamma e il figlio neonato. L'altro aspetto che esclude la discriminazione nei confronti dell'altro genitore è che si tratti di periodo supplementare che soggiace - dopo i tre mesi di concessione - alla decurtazione anche totale della retribuzione. Non scatta cioè quella garanzia del "mantenimento di una retribuzione e/o il beneficio di una prestazione adeguata per la lavoratrice", condizione richiesta dalla direttiva per il congedo di maternità legale.
Il dispositivo - Per cui la Corte afferma che la direttiva sul principio di parità tra uomini e donne "non osta ad un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione, in particolare, le condizioni di concessione di detto congedo, le modalità e la durata del medesimo nonché il livello di protezione giuridica ad esso connesso".