Angelo Busani

La stipula dell’atto di fusione (che deve essere confezionato nella forma dell’atto pubblico) e il rilascio del certificato definitivo, sottoposti alla prescritta pubblicità nel Registro delle imprese, costituiscono il punto finale del procedimento di fusione cross-border.

La firma dell’atto di fusione presuppone l’avvenuto rilascio dei certificati preliminari, i quali, a loro volta, hanno come presupposto l’approvazione, da parte dell’assemblea, del progetto comune e l’assenza di opposizioni...

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