È atto discriminatorio l'ordinanza del sindaco che esclude dal Comune solo alcune etnie
La tutela della salute non fondata su specifico rischio sanitario non consente atti amministrativi che colpiscono soggetti determinati
La Cassazione conferma la doppia condanna di merito del sindaco che con ordinanza aveva vietato l'ingresso a persone senza fissa dimora di nazionalità africana o sudamericana, se privi di certificazione sanitaria che attestasse la non affezione da malattie trasmissibili. La condotta del primo cittadino era stata giudicata foriera di discriminazione razziale e sanzionata a norma dell'articolo 3 della legge 654/1975, cosiddetta Legge Reale, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. La Cassazione con la sentenza n. 10335/2021, ha confermato l'applicazione della norma che sanziona le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione.
Ispirata o meno a un'idea di superiorità razziale, di fatto la scelta istituzionale del sindaco costituiva un atto discriminatorio, anche se era stata giustificata in base alle esigenze di tutela della cittadinanza da rischi sanitari, non accertati dalle autorità competenti, ma da notizie di stampa. Mancava quindi qualsiasi base giuridica dell'ordinanza sindacale, che tra l'altro prevedeva come unica eccezione al divieto un requisito impossibile da ottenere, per un soggetto privo di mezzi di sussistenza e dell'assistenza gratuita del servizio sanitario nazionale, cioè l'attestazione della Asl di immunità da malattie trasmissibili.
La vicenda, a detta della difesa del sindaco, si fonda su notizie di morbilità trasmissibili da individuo a individuo in territori limitrofi. Ciò non giustifica l'esclusione dal territorio comunale di sole alcune etnie a fronte della totale mancanza di predisposizione di controlli per tutti i soggetti dell'area, in primis i cittadini italiani.
La condotta del sindaco - non fondandosi su uno specifico rischio sanitario connesso ai soggetti esclusi dal territorio e neanche su una concreta emergenza di prevenzione - non rientrava perciò in un corretto esercizio del potere attribuito al sindaco dall'articolo 50 del Tuel. Norma che consente al sindaco - in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale - di adottare ordinanze contingibili e urgenti.